Lavoro autonomo occasionale, nessuna ritenuta se i compensi percepiti sono pari alle spese

Pubblicato il 12 luglio 2013 Un altro passo concreto verso il percorso di semplificazione degli adempimenti tributari è stato compiuto dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 49 dell’11 luglio 2013.

Il documento di prassi, nell’ottica di snellire gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, precisa quanto segue: se un lavoratore autonomo occasionale viene incaricato di svolgere una prestazione per la quale non percepisce alcun compenso a titolo personale, ma solo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, non deve operare alcuna ritenuta d’acconto sulle somme percepite se il rimborso ottenuto è pari alle spese sostenute. Ciò vale sia nel caso in cui il percipiente sia residente in Italia sia nel caso risulti fiscalmente non residente. Lo stesso lavoratore percipiente, inoltre, non è poi obbligato a riportare i compensi percepiti e le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

Analoga semplificazione è prevista dall’Agenzia anche per quanto riguarda il soggetto che eroga i compensi: nel caso di specie una Fondazione che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e assicura l’apporto di ricercatori italiani d’eccellenza ad istituti esteri.

Per il Fisco, anche la Fondazione, per non essere gravata dall’onere di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito (compenso pari alle spese sostenute), non è tenuta ad assoggettare alla ritenuta, di cui all’articolo 25 del Dpr n. 600/1973, i rimborsi erogati. L’esonero vale anche nel caso in cui le spese sono state sostenute anticipatamente dallo stesso Istituto. Per il committente resta ferma solo la rilevanza dei costi ai fini dell’Irap.

Ovviamente la semplificazione non vale nel caso in cui il compenso erogato/percepito eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, perché in tal modo verrebbe meno il carattere gratuito della prestazione. Di conseguenza, la stessa dovrebbe essere correttamente ricondotta nella fattispecie del reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile alla ritenuta alla fonte.
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