Il D.Lgs. n. 101/2018 - che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - con l’art. 9 ha, tra le altre cose, apportato modifiche anche all’art. 115 del Codice Privacy che tutelava la privacy nell’ambito del lavoro domestico e del telelavoro.
Alla luce di quanto sopra, dal 19 settembre 2018 il citato articolo 115 prevede che il datore di lavoro debba garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale anche nell’ambito del rapporto di lavoro agile oltre che nell’ambito del lavoro domestico e del telelavoro.
La tutela della privacy, in generale dello smart working, completa la previsione di cui all’art. 21 della Legge n. 81/2017, il quale prevede che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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