Lavoro a termine: causali previste dai contratti collettivi

Pubblicato il 09 luglio 2021

Prosegue alla V Commissione (Bilancio, Tesoro E Programmazione) della Camera l’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione in legge del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AC 3132).

Durante la sessione dello scorso 7 luglio, la Commissione ha approvato un emendamento che sarà foriero di importanti novità per i datori di lavoro.

Contratti a termine: modifica del Sostegni bis

Con l’inserimento dell’art. 41-bis al decreto Sostegni bis, l’emendamento integra le disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine di cui al codice dei contratti di lavoro del Jobs Act (articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), come modificate dal decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96), dando spazio alla contrattazione collettiva nella definizione delle ragioni giustificatrici.

In particolare, il nuovo 41-bis del decreto Sostegni bis modifica l’articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato aggiungendo, in fine, la seguente lettera: “b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51”.

Contratti a termine: causali dei contratti collettivi

Il comma 1 dell’articolo 19 citato stabilisce, in particolare, che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il datore di lavoro può stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi purché non eccedente i 24 mesi, nel rispetto di una delle seguenti casuali giustificatrici, definite per legge:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis aggiunge all’elenco summenzionato una terza opzione riconoscendo ai “contratti collettivi di cui all’articolo 51” la possibilità di individuare caso per caso, altre "specifiche esigenze" che possano legittimamente fungere da causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi e inferiore ai 24 mesi.

Pertanto, il datore di lavoro, superati i primi 12 mesi, se vorrà prolungare il termine del contratto (avendo cura di non superare la durata massima consentita di 24 mesi) potrà farlo, oltre che in ossequio alle vecchie e rigide causali legali del decreto Dignità, anche in base alle specifiche causali individuate dalla contrattazione collettiva.

Definizione di contratti collettivi

L’art. 41-bis del decreto Sostegni bis riconosce come titolata a individuare, in modo flessibile, le nuove causali dettate dalle specifiche esigenze del settore, del territorio, dell’azienda i contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si tratta, nel dettaglio, dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Contratti a termine a-causali: trasformazione

Da ultimo si ricorda che l’assenza delle condizioni giustificatrici per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

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