L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il codice tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta per il credito maturato a seguito dell’erogazione del trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori del turismo, per il lavoro notturno e straordinario.
Infatti, l’articolo 39-bis, comma 1, Dl 48/2023, convertito (Decreto Lavoro), dispone che, per il periodo compreso tra 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023, i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, possano beneficiare di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale - che non concorre alla formazione del reddito - pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.
La somma viene erogata dal sostituto d’imposta dietro richiesta del lavoratore che deve attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
A sua volta il sostituto compensa il credito maturato a seguito della somma corrisposta a titolo di trattamento integrativo speciale.
Con risoluzione n. 51 del 9 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo da indicare nel modello F24 (da presentarsi solamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia) per permettere la compensazione suddetta:
Lo stesso va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è astato verso il contributo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.
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