E’ dello scorso 21 marzo la nota n. 2066 con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce alcuni aspetti relativi alla programmazione dei flussi di ingresso e al rilascio del nulla osta semplificato per l’accesso al lavoro dei lavoratori stranieri, di recente regolamentati dal D.L. n. 20/2023.
Per quanto riguarda la programmazione dei flussi di ingresso, le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro autonomo e subordinato (anche stagionale) sono definite con DPCM per il prossimo triennio 2023-2025 e non più annualmente, ferma restando la possibilità di ulteriori decreti in questo lasso temporale, se necessari.
Semplificata, inoltre, la procedura di rinnovo della domanda, che non necessità più della produzione di documentazione se la stessa è già stata presentata in sede di prima istanza.
L’art. 5 del D.L. in esame prevede, poi, per i datori di lavoro agricoli che hanno presentato domanda di assegnazione ma che non sono rientrati nelle quote, un diritto di precedenza nell’assegnazione dei lavoratori nei successivi decreti flussi del triennio senza necessità di ripresentare tutta la documentazione.
Fra i requisiti necessari, l’INL chiarisce che quello riferito alla “capacità economica” richiede una soglia minima di 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato; per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla propria persona non può essere inferiore a 20.000 euro annui (27.000 nel caso di famiglia anagrafica composta da più familiari conviventi).
Concorrono alla formazione del requisito reddituale sia il reddito del coniuge del datore di lavoro e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati.
Nel caso di impresa agricola, la capacità economica può essere inoltre valutata prendendo in considerazione indicatori ricavabili dalla dichiarazione Iva, dal volume d’affari al netto degli acquisti, dalla dichiarazione Irap e dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
In caso di datore di lavoro non autosufficiente, e che abbia presentato istanza per un lavoratore straniero addetto alla propria assistenza, non è richiesto alcun reddito minimo.
La verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro, della congruità del numero delle richieste presentate, nonché del rispetto dei requisiti economici sopra illustrati, è ora demandata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
In ordine alla valutazione della capacità economica dell’impresa, l’INL chiarisce che la verifica di congruità deve sostanziarsi in una valutazione fondata sull’analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL applicabili.
E’ perciò necessaria l’acquisizione di analitica relazione concernente l’andamento economico-finanziario ed occupazionale dell’azienda, l’inquadramento contrattuale, le ore lavorate, i redditi percepiti, il corretto assolvimento degli oneri previdenziali ed assistenziali, la condizione di integrazione sociale ed economica dei lavoratori e le loro attuali prospettive di inserimento lavorativo.
In caso di presentazione di più richieste di autorizzazione all’ingresso, il datore di lavoro deve essere in possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti reddituali:
In caso di impresa di nuova costituzione, l’Ispettorato ritiene che possano essere adottati ulteriori indici rivelatori della capacità economica quali il fatturato presuntivo del primo anno di attività o la consistenza del capitale sociale versato.
La semplificazione delle procedure di richieste di nulla osta all’ingresso introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 20/23, che si applica esclusivamente alle fattispecie di lavoro autonomo, subordinato e stagionale, prevede che:
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