Lavoratori sportivi: quando e come versare i contributi all’Inps

Pubblicato il 02 novembre 2023

Al fotofinish, il 31 ottobre 2023, l’Inps ha pubblicato le attese istruzioni applicative della riforma del lavoro sportivo prorogando la data ivi prevista per i primi adempimenti.

La corposa circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 risponde ai numerosi quesiti e dubbi sorti tra gli operatori del settore in merito all’interpretazione delle norme del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fornendo, in particolare, le indicazioni necessarie per la gestione degli obblighi contributivi e per il corretto assolvimento degli adempimenti previdenziali.

Focalizziamo l’attenzione su questi.

Regime contributivo

Dal 1° luglio 2023 sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) gestito dall’INPS, secondo la disciplina di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, anche i lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore del dilettantismo.

È poi confermato l’obbligo di iscrizione al Fondo, ma esclusivamente nel settore professionistico, per i lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c.

Per i lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici vige però solo l’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, mentre non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle prestazioni a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.

Per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico è invece obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335) sezione "Committenti” per le collaborazioni coordinate e continuative e “Liberi professionisti” per il lavoro autonomo.

L’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta però al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa, e di conseguenza le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente tale importo (da considera come franchigia).

L’Inps, nella circolare n. 88 del 2023, chiarisce che, a tale fine, concorrono i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

In caso di più rapporti, il limite della franchigia è superato quando viene raggiunto l’importo di 5.000 euro annui quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

NOTA BENE: Al raggiungimento del limite della franchigia concorrono anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali.

Presso la Gestione separata Inps e secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti ad iscriversi anche i lavoratori titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409, comma 1, n. 3, codice di procedura civile) avente a oggetto o svolgimento di un’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

NOTA BENE: Non rientrano tra questi soggetti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Anche a tali soggetti si applica il limite di franchigia di 5.000, euro annui (secondo le regole prima indicate) e la contribuzione è conseguentemente applicata sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo.

Gestioni previdenziali e aliquote contributive

L’INPS, nella circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, riepiloga la contribuzione dovuta dai lavoratori sportivi.

Per maggiore chiarezza e utilità, se ne fornisce di seguito il quadro riepilogativo.

Lavoro sportivo

Settore professionistico

Settore dilettantistico

Lavoro subordinato

Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

IVS: 33% di cui 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore

Sono dovute le contribuzioni minori nelle seguenti misure:

  • NASpI (contribuzione ordinaria) 1,31%
  • NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978) 0,30%
  • Fondo di Garanzia TFR (*)  0,20%
  • Maternità 0,46
  • Malattia 2,22%
  • CUAF 0,68%
  • FIS – fino a 5 dipendenti 0,50% (di cui 0,17% a carico del dipendente)
  • FIS – oltre 5 dipendenti 0,80% (di cui 0,27% a carico del dipendente)

Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

IVS: 33% di cui 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore

Sono dovute le contribuzioni minori nelle seguenti misure:

  • NASpI (contribuzione ordinaria) 1,31%
  • NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978) 0,30%
  • Fondo di Garanzia TFR (*) 0,20%
  • Maternità 0,46
  • Malattia 2,22%
  • CUAF 0,68%
  • FIS – fino a 5 dipendenti 0,50% (di cui 0,17% a carico del dipendente)
  • FIS – oltre 5 dipendenti 0,80% (di cui 0,27% a carico del dipendente)

Lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative

Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

IVS: 33% di cui 23,81% a carico del committente e 9,19% a carico del lavoratore

Non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle prestazioni a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.

Iscrizione alla Gestione Separata Committenti per le collaborazioni coordinate e continuative

IVS: 24% per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta 

IVS: 25% per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria + 2,03% per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL. Aliquota complessiva per il singolo soggetto è pari al 27,03% (l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore)

Collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

IVS: 24% per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta

IVS: 33% per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023 e 25% dal mese di settembre 2023 per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria + 2,03% a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Aliquota complessiva pari a 35,03% per i soli mesi di luglio e agosto 2023 e 27,03% dal mese di settembre 2023 (l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore).

Iscrizione alla Gestione Separata Liberi professionisti per i lavoratori autonomi provvisti di partita IVA

IVS: 24% per i lavoratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta

IVS: 25% per i lavoratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria + 1,23%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,52% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Aliquota totale pari a 26,23% 

(*) Contributo dovuto nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva anche paralimipici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021.

ATTENZIONE: Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato

Collaboratori e autonomi: contribuzione fino al 31 dicembre 2027

Si ricorda che, per collaboratori e lavoratori autonomi provvisti di partita IVA, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (con aliquota del 25% o del 24%) deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo con riduzione, in misura equivalente, dell’imponibile pensionistico.

Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL ISCRO (per le quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative e pari allo 1,23 per cento per i lavoratori autonomi) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi, al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Collaboratori: adempimenti e versamenti

Per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate obbligati alla Gestione separata i versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy