Lavoratori somministrati: comunicazione annuale in scadenza

Pubblicato il 23 gennaio 2021

Il 31 gennaio 2021 scade il termine per comunicare i lavoratori in somministrazione utilizzati in azienda. L’adempimento, obbligatorio, riguarda tutti i datori di lavoro.

Vediamo nel dettaglio come inviare la comunicazione e a quali sanzioni è soggetto il datore di lavoro inadempiente.

Quadro normativo

L'adempimento annuale è previsto dall’art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 che specificatamente prevede che ogni 12 mesi l'utilizzatore (datore di lavoro) debba "comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati".

Datori di lavoro obbligati alla comunicazione

Sono tenuti ad inviare la comunicazione annuale tutti i datori di lavoro che hanno utilizzato lavoratori somministrati a tempo determinato o a tempo indeterminato.

La comunicazione va inviata dall'azienda utilizzatrice direttamente o per il tramite della associazione alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Non è ammessa la possibilità di delega agli intermediari abilitati.

A chi inviare la comunicazione

La comunicazione annuale obbligatoria va effettuata alle RSA ovvero alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Oggetto e contenuti della comunicazione

La comunicazione deve indicare:

Tempistiche per la comunicazione

Come anticipato, il termine legale per effettuare la comunicazione è il 31 gennaio di ogni anno, ma è previsto anche che la contrattazione collettiva possa individuare una data diversa pur rispettando il carattere annuale dell'adempimento.

Sanzioni per le aziende utilizzatrici

Un aspetto importante dell'adempimento è rappresentato dal regime sanzionatorio applicato alle aziende utilizzatrici inadempienti.

In caso di mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da € 250 a € 1.250 (art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187).

Si ricorda che il Ministero del lavoro (risposta da interpello n. 36 del 22 novembre 2012), ha evidenziato che se la contrattazione collettiva individua un termine che va oltre quello del 31 gennaio la sanzione viene applicata se la comunicazione in questione non viene effettuata entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.

Come inviare la comunicazione

La comunicazione dei lavoratori somministrati utilizzati in azienda può essere inviata con:

Non è previsto un format specifico.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy