Il 31 gennaio 2021 scade il termine per comunicare i lavoratori in somministrazione utilizzati in azienda. L’adempimento, obbligatorio, riguarda tutti i datori di lavoro.
Vediamo nel dettaglio come inviare la comunicazione e a quali sanzioni è soggetto il datore di lavoro inadempiente.
L'adempimento annuale è previsto dall’art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 che specificatamente prevede che ogni 12 mesi l'utilizzatore (datore di lavoro) debba "comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati".
Sono tenuti ad inviare la comunicazione annuale tutti i datori di lavoro che hanno utilizzato lavoratori somministrati a tempo determinato o a tempo indeterminato.
La comunicazione va inviata dall'azienda utilizzatrice direttamente o per il tramite della associazione alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Non è ammessa la possibilità di delega agli intermediari abilitati.
La comunicazione annuale obbligatoria va effettuata alle RSA ovvero alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione deve indicare:
Come anticipato, il termine legale per effettuare la comunicazione è il 31 gennaio di ogni anno, ma è previsto anche che la contrattazione collettiva possa individuare una data diversa pur rispettando il carattere annuale dell'adempimento.
Un aspetto importante dell'adempimento è rappresentato dal regime sanzionatorio applicato alle aziende utilizzatrici inadempienti.
In caso di mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da € 250 a € 1.250 (art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187).
Si ricorda che il Ministero del lavoro (risposta da interpello n. 36 del 22 novembre 2012), ha evidenziato che se la contrattazione collettiva individua un termine che va oltre quello del 31 gennaio la sanzione viene applicata se la comunicazione in questione non viene effettuata entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.
La comunicazione dei lavoratori somministrati utilizzati in azienda può essere inviata con:
Non è previsto un format specifico.
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