Con la circolare 4 settembre 2020, n.13, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute fornisce chiarimenti e aggiornamenti relativamente alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 ponendo particolare attenzione ai lavoratori “fragili”.
Il concetto di fragilità viene individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un impatto più grave, sulla salute dell’individuo.
Nel corso dell’attuale emergenza ai lavoratori con gravi patologie deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, sulla base dell’esposizione al rischio da COVID-19.
Le richieste di visita potranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente, ma, anche nei casi in cui il datore di lavoro non sia tenuto alla nomina del medico competente, al lavoratore fragile dovrà essere garantita l’attivazione di tutte le misure di sorveglianza sanitaria, con la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale. L’esito della valutazione medica, esprimerà un giudizio di idoneità e fornirà, in via preliminare, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, al fine di fronteggiare il rischio da COVID-19, per i casi che non presentano soluzioni alternative verrà decretata la non idoneità temporanea.
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