Un'altra proroga per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid-19.
L'articolo 10 del decreto Riaperture (decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52) proroga, tra i termini correlati alla pandemia di COVID-19, anche quelli delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale (Allegato B, punto 1).
Ne dà notizia l'INAIL con avviso del 26 maggio 2022.
La sorveglianza sanitaria eccezionale è stata prevista dall'art. 83 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che amplia, per il periodo emergenziale, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ai fini della valutazione di situazioni di particolare fragilità dei lavoratori.
Sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto, in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale, dall’articolo 83, del decreto Rilancio i datori di lavoro, pubblici e privati, non obbligati alla nomina del medico competente.
L'INAIL ha emanato le istruzioni operative con la circolare n. 44 del 2020, alla quale occorre tuttora fare riferimento.
La sorveglianza sanitaria eccezionale consiste, in pratica, nella richiesta di una visita medica per l’accertamento delle condizioni di fragilità.
I datori di lavoro non tenuti secondo l'art.18, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 luglio 2022 possono fare richiesta di visita medica ai servizi territoriali dell’INAIL per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.
L'accertamento medico deve svolgersi su lavoratori più esposti a rischio di contagio a causa dell'età o della condizione di salute precarie in quanto affetti da immunodepressione, o da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, e comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
L'INAIL ha chiarito che, ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
La richiesta di visita medica per l’accertamento delle condizioni di fragilità del lavoratore ai servizi territoriali dell’INAIL va effettuata con il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.
Il datore di lavoro può presentare domanda direttamente o tramite un suo delegato, compilando e inoltrando all'INAIL il modulo “Mod. 06 SSE delega”.
L'INAIL nomina il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
Il medico accerta la condizione di fragilità del lavoratore, limitando il giudizio di non idoneità temporanea ai casi che non consentano nessuna soluzione di impiego alternativa.
In tutti gli altri casi il medico formula un giudizio di idoneità indicando, in via prioritaria, le soluzioni maggiormente cautelative da adottare per la salute del lavoratore o della lavoratrice.
L'inidoneità alla mansione non giustifica in ogni caso il recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro riceve l’avviso di emissione della fattura (esente IVA) per il pagamento della prestazione effettuata. La tariffa dovuta all’INAIL per singola prestazione è pari a 50,85 euro (decreto interministeriale 23 luglio 2020).
Sorveglianza sanitaria eccezionale: gli step
Soggetto |
Fasi della procedura |
Datore di lavoro (o professionista delegato) |
Richiesta di visita medica tramite servizio online dedicato, con Spid, Cns o Cie |
INAIL |
Nomina del medico della sede più vicina al domicilio del lavoratore |
Medico INAIL |
Emissione del giudizio di idoneità (o eccezionalmente di non idoneità temporanea) |
Datore di lavoro |
Pagamento della prestazione effettuata |
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