I lavoratori autonomi – intendendo per essi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne - purché iscritti alle relative gestioni previdenziali presso l’Inps e in regola con il versamento dei contributi, possono presentare domanda per ottenere l’indennità di paternità in luogo della madre.
Le lavoratrici o i lavoratori autonomi possono beneficiare della maternità estesa a cinque mesi, anziché tre, in caso di adozione e affidamento.
Queste le principali indicazioni e novità per beneficiare delle misure di welfare introdotte con il decreto legislativo n. 80 del 2015, di attuazione del Jobs act e in vigore dal 25 giugno dell’anno scorso, offerte dall'INPS nella circolare n. 128 dell'11 luglio 2016.
Le istanze, anche per gli eventi che si sono già verificati, vanno presentate entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile, per il momento in forma cartacea, presso la sede territoriale dell’Inps, utilizzando il modello Sr01 disponibile sul sito www.inps.it.
L’indennità è richiedibile anche per gli eventi che si sono verificati prima del 25 giugno 2015, ma il cui periodo indennizzabile si è protratto oltre quella data. In tal caso, il contributo viene riconosciuto solo per i giorni successivi il 24 giugno.
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