L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 167 del 1° agosto 2024, fornisce indicazioni in merito alla tassazione delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto per un contribuente che ha trasferito la sua residenza fiscale dall'Italia all'Olanda nell’anno X.
Nel rappresentare il caso, l’istante fa presente di aver lavorato in Italia come dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una società olandese, presentando le dovute dichiarazioni a norma di legge. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la società olandese, ha ricevuto il trattamento di fine rapporto, nonché la retribuzione lorda percepita per il periodo dal 1° gennaio al giugno dell'anno X.
Chiede di conoscere come devono essere tassati la retribuzione e il trattamento di fine rapporto erogati in tale periodo dalla società olandese.
Ai sensi del DPR n. 917/1986, gli stipendi percepiti in Italia da lavoratori non residenti, incluso il trattamento di fine rapporto, sono soggetti a tassazione italiana se il lavoro è stato svolto sul territorio nazionale.
Inoltre, qualsiasi pagamento di fine rapporto o simili, indipendentemente dal luogo di svolgimento del lavoro, è tassabile in Italia se erogato direttamente dallo Stato italiano, da entità residenti o da filiali italiane di aziende estere.
Essendo l’attività di lavoro dipendente dell’istante svolta in Italia, è soggetta a imposizione in Italia sia la retribuzione percepita dal 1° gennaio al giugno dell'anno X, sia il trattamento di fine rapporto erogato dalla Fondazione olandese.
Va osservato, comunque, che può subentrare la tassazione esclusiva del paese di residenza del lavoratore quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
1. il lavoratore non ha trascorso più di 183 giorni nel paese dove ha lavorato durante l'anno fiscale;
2. le retribuzioni sono state erogate da un datore di lavoro non residente in quel paese;
3. le remunerazioni non sono sostenute da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Tenendo conto che:
la tassazione delle retribuzioni deve avvenire esclusivamente in Olanda.
Per quanto attiene al TFR, va detto che non sussiste nella Convenzione Italia-Olanda una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell'impiego.
In Italia il TFR ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, motivo per cui è stato ricondotto nell'ambito applicativo del Trattato internazionale in esame. Inoltre, l’istante, nei periodi d'imposta di svolgimento dell'attività lavorativa precedenti all'anno X, ha avuto la residenza nello Stato italiano dove ha svolto l'attività di lavoro.
Dunque, secondo la risposta n. 167 del 1° agosto 2024 dell’Agenzia delle Entrate, devono essere distinti due periodi:
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