È facoltà del lavoratore riscattare i corsi di studio universitari (cd. “riscatto della laurea”), svolti in data antecedente al 1° gennaio 1996, purché opti per la liquidazione della prestazione pensionistica interamente contributiva. In particolare, le domande di riscatto, presentate dopo l’esercizio della facoltà di opzione al contributivo, saranno determinate con il criterio del calcolo a percentuale, mentre quelle presentate prima dell’opzione saranno calcolate con le regole del criterio della riserva matematica.
A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto ha precisato qual è l’efficacia dei periodi riscattati mediante versamento del relativo onere in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.
L'onere per il riscatto dei corsi di studio universitari, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Sul punto, il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha introdotto il co. 5-quater all’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997 in materia di riscatto del corso di studio universitario da valutare nel sistema contributivo. Nello specifico, il legislatore ha previsto che l’onere è costituito, in alternativa a quanto previsto dal predetto co. 5 del medesimo art. 2, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, co. 3, della L. n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Ago per i lavoratori dipendenti.
Come sancito dalla giurisprudenza, l'INPS ha sempre riconosciuto a tutti i riscatti (sia valutati con la regola retributiva sia con quella contributiva) il principio di retrodatazione degli effetti, tanto ai fini del diritto che della misura della pensione (cd. “efficacia giuridica ab origine”).
Nel documento di prassi in commento, però, l’Istituto precisa ora che il predetto principio è vincolato dai “limiti emergenti dalla normativa di riferimento”. Quindi, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, i periodi riscattati con il criterio introdotto dal cd. “Decretone” vanno considerati nella loro collocazione temporale; mentre, agli effetti patrimoniali i contributi (da riscatto) hanno efficacia nella rivalutazione nel montante individuale soltanto dalla “data della domanda di riscatto”.
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