In tema di condominio, i beni indicati nell'art. 1117 c.c., con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono comuni per presunzione derivante sia dall'attitudine oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune.
In proposito, costituisce valutazione di fatto – come tale, sottratta al giudizio di legittimità se adeguatamente motivata – l’accertamento da parte del giudice di merito relativo al fatto che un determinato bene, per la sua struttura, conformazione e per la funzione cui è destinato, rientri tra quelli condominiali oppure sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di una condomina che aveva acquistato un appartamento nell'edificio, la quale lamentava che il venditore avesse trasformato in abitazione i locali posti all'ultimo piano, asservendogli anche l’intero lastrico solare di copertura dell’immobile (che avrebbe dovuto supporsi di proprietà comune). Lastrico che aveva reso inaccessibile e di pertinenza esclusiva, mediante l’apposizione di cancelli.
In proposito la Cassazione ha precisato - confermando quanto dedotto dalla Corte territoriale- che l’atto di acquisto della ricorrente, se correttamente interpretato, escludeva che l’ultimo piano del fabbricato (appartamento più lastrico solare) fosse un bene condominiale.
Infatti, secondo la Corte con sentenza n. 8492 del 29 aprile 2016, alla luce delle pratiche edilizie svolte presso il Comune e della situazione di fatto al momento dell’acquisto effettuato dalla ricorrente (e di cui la stessa era consapevole), la richiamata clausola contrattuale – acquisto dell’appartamento con tutti i diritti e le servitù inerenti, pertinenze, accessori ed accessioni impianti, usi, azioni e ragioni, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trovava - non era semplicemente di stile, ma espressione della volontà delle parti di escludere dalla proprietà condominiale le suddette porzioni di fabbricato.
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