Amministratore non esecutivo di banca, dovere di agire informato

Pubblicato il 17 luglio 2018

Sì alle sanzioni Consob per condotta omissiva del consigliere senza deleghe che non si attiva in una vicenda di assoluta rilevanza per la società bancaria.

Il dovere degli amministratori non esecutivi delle società bancarie di agire informati ex articolo 2381, commi 3 e 6 e articolo 2392 c.c. non va rimesso, operativamente, solo alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati.

Gli stessi devono anche possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario ed essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio di amministrazione hanno come obbligo quello di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi per poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

Il novellato articolo 2392 del Codice civile, peraltro, continua a prevedere una responsabilità solidale degli amministratori se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Non più un generale obbligo di vigilanza ma un dovere di agire informati

Sono questi i principi di diritto richiamati dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 18846 del 16 luglio 2018, dei quali, a detta degli Ermellini, aveva fatto buon governo la Corte d’appello nella vicenda esaminata che aveva visto sanzionare, da parte di Consob, anche l’amministratore di un istituto di credito che non aveva incarichi esecutivi, per la non corretta rappresentazione, nei prospetti informativi, di operazioni in derivati.

I giudici di gravame, nella sentenza impugnata, avevano ritenuto che, nell’ambito di una vicenda di assoluta rilevanza per la gestione societaria della banca – nella specie, un’offerta al pubblico finalizzata ad un aumento di capitale per valore prossimo a quello del patrimonio netto della società medesima – sussistesse un dovere di attivarsi in capo all’intera compagine sociale amministrativa.

Da qui avevano concluso per la rilevanza della condotta omissiva, nella causazione dell’illecito, dei consiglieri non esecutivi.

Infondato, ciò posto, è stato ritenuto il motivo di doglianza sollevato dall’amministratore ricorrente, secondo il quale la Corte di secondo grado aveva omesso di tenere conto che, per effetto della riforma dell’articolo 2381 c.c., i consiglieri privi di delega non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza.

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