L'addizionale ASpI anche per la somministrazione a termine

Pubblicato il 18 aprile 2013 Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 15 del 17 aprile 2013, chiarisce che il contributo addizionale dell'1,4% per AspI e mini-ASpI si applica anche ai contratti di somministrazione a termine, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.

Risponde così alla richiesta presentata dall'Assosomm, che chiedeva di conoscere la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, laddove si specifica che l'addizionale Aspi si applica ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.

Il Ministero specifica che l'assunzione con contratto a termine (D.Lgs n. 368/2001), con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché con somministrazione di lavoro a termine non rientra nelle “tassative eccezioni” che esentano dal versamento del contributo, quale – ad esempio – il contratto a termine stipulato per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Nella risposta all'interpello si evidenzia come, per le agenzie di somministrazione si sia operata una “compensazione” del nuovo onere con la riduzione dell'1,4% del contributo destinato ai fondi per la formazione dei lavoratori, che passa dal 4% al 2,6%.

Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si specifica che la “tassativa eccezione” riguarda i datori di lavoro “pubblici” e non la somministrazione di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione, che in tale caso diverrebbe utilizzatrice della prestazione di lavoro.
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