L'abuso del congedo parentale giustifica il licenziamento

Pubblicato il 20 giugno 2024

Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che svolge un altro lavoro mentre è in permesso per congedo parentale: illecito accertabile anche mediante agenzia investigativa.

Altro lavoro durante il congedo parentale? Sì al licenziamento

Con sentenza del 17 aprile 2024, il Tribunale di Torre Annunziata si è occupato di una controversia tra un lavoratore e la società datrice di lavoro, avente come oggetto l'impugnazione di un licenziamento per giusta causa.

Il caso esaminato

Al dipendente era stato contestato di aver abusato del congedo parentale per svolgere altre attività lavorative, senza prendersi cura del figlio minore, come previsto dalla normativa.

L'illecito era stato accertato tramite agenti investigativi che avevano sorpreso l'uomo, durante i permessi per congedo, svolgere attività di gestione di un'area di parcheggio.

Di fatto, il lavoratore si era astenuto volontariamente dal lavoro, beneficiando di 10 giorni di congedo parentale, adducendo di doversi dedicare ad attività di natura assistenziale in favore del figlio minore.

Nelle giornate in questione, tuttavia, il dipendente aveva svolto regolarmente altra attività lavorativa, senza che fosse mai stata riscontrata la presenza del figlio.

Illecito accertabile tramite agenzia investigativa

Il lavoratore aveva presentato ricorso al Tribunale per impugnare il licenziamento, sostenendo, tra i motivi, la nullità e inattendibilità del rapporto investigativo in atti.

Questa doglianza è stata giudicata infondata dal Giudice del lavoro, secondo cui il datore di lavoro aveva fornito prova indiscutibile della conformità legale del rapporto investigativo, che, di conseguenza, assumeva rilevanza in questo giudizio.

Il rapporto dimostrava il mancato rispetto, da parte del dipendente, delle finalità del congedo parentale.

Detto rapporto, peraltro, era stato confermato dagli stessi investigatori, chiamati a testimoniare nel giudizio in esame.

Congedo parentale: diritto potestativo che non esclude verifiche

Il congedo parentale - ha rammentato il Tribunale - "è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà (Cassazione n. 15973/2017)".

Ad ogni modo, la configurazione legale di tale diritto potestativo non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio nel suo momento funzionale, per mezzo di accertamenti probatori consentiti dall'ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore.

Tale verifica trova giustificazione, sul piano sistematico, nella considerazione che anche la titolarità di un diritto potestativo non determina mera discrezionalità e arbitrio nell'esercizio di esso e non esclude, da parte del giudice, la sindacabilità e il controllo degli atti mediante i quali la prerogativa viene esercitata.

Sul punto, il Tribunale ha richiamato la decisione assunta dalla Corte di cassazione in un caso analogo (Cassazione n. 16207/2008).

Nella predetta sentenza, è stata evidenziata la rilevanza della condotta del dipendente contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede del datore di lavoro.

Il datore, in presenza di un abuso del diritto di congedo, si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione dell'affidamento da lui riposto nel medesimo.

In tale contesto, peraltro, assumono rilevanza l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico.

La decisione del Tribunale  

Il congedo - ha evidenziato, in definitiva, il Tribunale - è un diritto potestativo, ma il suo abuso, come emerso dalle investigazioni, giustificava il licenziamento per giusta causa.

Di fatto, il lavoratore aveva abusato del congedo parentale, utilizzandolo per svolgere attività lavorative non compatibili con le finalità assistenziali previste.

Il ricorso del dipendente, in conclusione, è stato rigettato, con conferma della piena legittimità della sanzione disciplinare espulsiva comminata dal datore di lavoro.

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del caso Il lavoratore è stato licenziato per giusta causa per aver abusato del congedo parentale, svolgendo attività lavorative invece di prendersi cura del figlio minore.
Questione dibattuta Il lavoratore ha contestato la legittimità del licenziamento, sostenendo la nullità del rapporto investigativo che provava l'abuso del congedo parentale.
Soluzione del Tribunale Il Tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa. Ha ritenuto valido il rapporto investigativo per dimostrare che il lavoratore aveva abusato del congedo parentale. Il ricorso del lavoratore è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese di lite.
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