La violazione dell’obbligo di diligenza dell’avvocato rileva se diminuiscono le chance di vittoria del cliente

Pubblicato il 06 luglio 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 11304 del 5 luglio 2012 - “la violazione dell’obbligo di diligenza del professionista va rapportato all’idoneità dell’attività dallo stesso prestata ad incidere sugli interessi del cliente”; tale violazione deve concretare un inadempimento in ciò rilevante ma - precisa la Suprema corte – “per poter giudicare tale rilevanza deve operarsi una prognosi dei futuri sviluppi difensivi della causa, la cd perdita di chances di vittoria”.

Nel testo della stessa decisione i giudici di Cassazione hanno, altresì, evidenziato l’applicabilità della speciale forma di autotutela negoziale dell’eccezione di inadempimento disciplinata dall’articolo 1460 del Codice civile anche ai contratti d’opera intellettuale, invocabile – continua la Corte – anche allorquando la prestazione sia già stata resa.

Nel caso di specie, una società si era opposta al decreto ingiuntivo notificatore da parte dell’avvocato che l’aveva assistita in due giudizi, in considerazione della mancata escussione di un teste che sarebbe stato decisivo per gli sviluppi della causa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy