La valutazione della illegittimità dello sciopero dei legali spetta alla Commissione di garanzia
Pubblicato il 01 dicembre 2010
La Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n.
24207 del 30 novembre 2010, ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nuoro avverso la decisione con cui il Tribunale di Roma aveva confermato, a suo carico, un'ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro volta al pagamento della sanzione inflitta in conseguenza di uno sciopero attuato nel 2003 dagli avvocati del foro sardo.
Di fronte alle doglianze del Consiglio dell'Ordine, che si era opposto all'ingiunzione ritenendola priva di motivazione in ordine all'illegittimità dello sciopero, i giudici di legittimità hanno sottolineato come tale valutazione, in realtà, spettasse alla Commissione di garanzia che aveva applicato la sanzione di specie. Per contro – continua la Corte - la Direzione provinciale del lavoro aveva solamente applicato la sanzione già decisa dalla Commissione e nel fare ciò la stessa non era tenuta a motivare il proprio operato.