Il Dipartimento della Giustizia Tributaria del ministero dell'Economia e Finanze ha messo a punto un documento intitolato "La testimonianza scritta: prime applicazioni giurisprudenziali".
La pubblicazione, datata maggio 2024, è stata resa nota sul sito istituzionale del Dipartimento con comunicato del 14 maggio 2024.
Il documento, parte della collana editoriale “Tax justice DF”, esamina le prime applicazioni giurisprudenziali della testimonianza scritta nel processo tributario.
Sono analizzate, in particolare, le prime sentenze di merito sui presupposti e le modalità di assunzione della prova testimoniale.
La testimonianza scritta, introdotta dalla recente riforma del processo tributario, rappresenta una novità significativa per il contenzioso fiscale.
Segnatamente, è stata la Legge n. 130/2022, poi modificata dal Decreto legislativo n. 220/2023, ad ammettere l'uso della testimonianza scritta nel processo tributario.
E' stato consentito, ossia, di presentare prove testimoniali in forma scritta, seguendo le procedure dell'art. 257-bis del Codice di procedura civile, adattate al contesto tributario.
La testimonianza scritta nel contenzioso tributario è una dichiarazione fornita per iscritto da un terzo, accettata come prova dal giudice tributario.
Tale modalità mira a garantire un'istruttoria più documentale e strutturata, adeguata alla natura del processo tributario.
Spetta alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) l'ammissione e la valutazione della prova testimoniale scritta.
E' la CGT, in altri termini, che decide se la testimonianza scritta è necessaria ai fini della decisione, valutando la rilevanza e l'adeguatezza delle dichiarazioni presentate dalle parti.
Le prime applicazioni giurisprudenziali mostrano come i giudici tributari abbiano interpretato e applicato la nuova normativa sulla testimonianza scritta, con sentenze che variano in base alla specificità dei casi trattati.
Esempi pratici evidenziano come i giudici tributari abbiano:
Ad esempio, in alcuni casi la testimonianza è stata ritenuta non necessaria poiché la documentazione esistente era sufficiente a decidere la controversia.
Altre volte, la testimonianza è stata considerata utile per confermare l'esistenza dei fatti contestati.
La testimonianza scritta non può contestare i fatti attestati da pubblici ufficiali nei verbali o atti facenti fede fino a querela di falso.
In questi casi, l'unico strumento utilizzabile è la querela di falso.
Nel documento è altresì rammentato che la recente riforma prevede anche la possibilità di raccogliere la testimonianza scritta tramite modalità digitali, utilizzando la firma digitale del testimone.
In attesa della pubblicazione del modello specifico per il processo tributario, è utilizzabile il modello previsto dal Codice di procedura civile, con le necessarie modifiche.
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