La sospensione del rimborso deve essere formalmente motivata e notificata all'interessato
Pubblicato il 12 novembre 2011
Con
sentenza n. 23601 depositata l'11 novembre 2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Fisco avverso la decisione con cui i giudici di merito, in considerazione della pendenza di un contenzioso, avevano ritenuto illegittima la sospensione del rimborso del credito vantato da un contribuente disposta dall'Ufficio senza un formale provvedimento motivato e senza una legale notifica.
Tale lettura – sottolinea la Corte - trova riscontro nella previsione contenuta nell'articolo 23 del
Decreto legislativo n. 472/1997 ai sensi della quale il pagamento di un credito vantato nei confronti dell'amministrazione può essere sospeso solo se l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo, sia stato portato legalmente a conoscenza dell'interessato.