Con la circolare n. 126 del 10 agosto 2021, l’Istituto previdenziale fornisce le indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Decreto Cura Italia e dell’art. 11, comma 9, del Decreto Milleproroghe 2020.
Facendo seguito alla Circolare INPS 28 maggio 2020, n. 64, relativa alle previsioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l’INPS fornisce le indicazioni in ordine alla previsione ex art. 11, comma 9, Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell’art. 37, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Tale periodo, coincidente a numero 129 giorni è, dunque, da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Diversamente, come citato in premessa, l’art. 11, comma 9, del Decreto Milleproroghe 2020, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del termine prescrizionale pari a complessivi 182 giorni, che sia aggiunge al periodo previsto dal Decreto Cura Italia, relativi al periodo 31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021.
Nella seguente tabella vengono riportati alcuni casi pratici relativi agli effetti conseguenti all’applicazione della sospensione dei predetti termini prescrizionali per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Prescrizione |
Caso |
Nuovo termine |
Giorni di posticipo/sospensione |
Note |
Quinquennale, con termine ricadente tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 |
Il termine di prescrizione maturava il 24 febbraio 2020 |
2 luglio 2020 |
129 giorni
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L’atto interruttivo notificato entro i nuovi termini farà decorrere un nuovo termine quinquennale che dovrà tener conto del D.L. 183/2020. L’atto interruttivo della prescrizione va notificato entro e non oltre tale data.
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Il termine di prescrizione maturava il 30 giugno 2020 |
6 novembre 2020 |
129 giorni
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Quinquennale con termine post 30 giugno 2020 |
Il termine di prescrizione maturava il 1° luglio 2020 |
6 novembre 2020 |
129 giorni
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Il termine di prescrizione maturava il 23 agosto 2020 |
30 dicembre 2020 |
129 giorni |
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Il termine di prescrizione maturava il 24 agosto 2020 |
1° luglio 2021 |
129 giorni + 182 giorni |
I 129 giorni di sospensione avrebbero fatto maturare il termine il 31 dicembre 2020. In tale data decorre il nuovo termine di sospensione del D.L. 183/2021 che aggiunge ulteriori 182 giorni di sospensione dei termini di prescrizione. |
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Quinquennale con termine post 31 dicembre 2020 |
Il termine di prescrizione matura dal 31 dicembre 2020 |
Sommare alla data di scadenza prevista 311 giorni di sospensione dei termini |
129 giorni + 182 giorni |
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Ad ogni modo, ove l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso del termine prescrizionale, il termine di prescrizione quinquennale ricomincia a decorrere dal termine ultimo del periodo di sospensione.
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