La liquidazione della società non interferisce sulla dichiarazione integrativa
Pubblicato il 27 aprile 2012
Il fatto che una società sia stata posta in liquidazione non muta il termine fissato dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.
322/98, per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore (entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva).
La rilevante precisazione giunge dall'Agenzia delle entrate, con la
risoluzione n. 41/E del 26 aprile 2012, che afferma come la rettifica dei dati dichiarati, da eseguire non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, va riferita agli ordinari termini di presentazione della dichiarazione.
La tempistica, dunque, non viene scalfita dall'accadimento di un evento straordinario come la liquidazione societaria, la quale richiede che il contribuente sia assoggettato, per l'anno in cui avviene la liquidazione, a due dichiarazioni – una ante ed una post liquidazione.
In conclusione, il “periodo di imposta successivo”, quale lasso di tempo per eseguire l'adempimento, deve essere unitariamente considerato.