La legittimazione passiva dell’amministratore di condominio non incontra limiti
Pubblicato il 05 novembre 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 16901/2012, si è pronunciata con riferimento alla legittimazione passiva dell’amministratore di condominio alla partecipazione nei giudizi relativi alle parti comuni promosse da terzi o anche dal singolo condomino.
Secondo la Suprema corte, ai sensi dell’articolo 1131 secondo comma del Codice civile, l’amministratore sarebbe sempre legittimato a resistere in giudizio, in modo esclusivo o concorrente con i condomini, senza alcuna limitazione e senza bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Allo stesso amministratore – continuano i giudici di legittimità - incombe esclusivamente l’obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, “
con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini”.