La firma del prospetto paga non impedisce di chiedere al datore la differenza di stipendio

Pubblicato il 14 luglio 2011 Rimane responsabile il datore di lavoro per gli importi retributivi riportati sul prospetto paga anche se firmato dal lavoratore dipendente.

Risulta chiara la sentenza n. 14411 del 30 giugno 2011 pronunciata dalla Corte di cassazione, che ha ribadito come la sottoscrizione da parte del lavoratore non abbia valore di confessione
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