La Fattura Elettronica per la PA
Pubblicato il 19 marzo 2015
Invio
solo Online dal 31 marzo
Il
31 marzo 2015 prende
il via l’obbligo di utilizzo della fatturazione
elettronica
(FatturaPA) verso tutta la Pubblica Amministrazione. Dallo
scorso 6
giugno tale adempimento ha riguardato solamente i Ministeri,
le Agenzie
Fiscali e gli Enti di previdenza ed assistenza sociale.
La
fattura elettronica, che
dovrà essere trasmessa attraverso il sistema
di interscambio (SDI), è un documento
informatico in formato xml
(Extensible markup language),
sottoscritto
con firma elettronica qualificata o digitale, e ora riguarderà:
-
tutti gli organismi di
diritto pubblico;
-
gli enti territoriali locali (Comuni,
Province e Regioni);
-
tutte le strutture che
concorrono al bilancio consolidato dello Stato.
La
legge prevede non solo
l’emissione di fatture elettroniche ma anche
la loro formazione,
trasmissione e conservazione secondo
rigide regole, che
trasformano integralmente la modalità di gestione dei documenti
informatici.
Il
Sistema di
Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un
sistema
informatico che può:
- ricevere le fatture
sotto forma di file con le caratteristiche previste;
- effettuare controlli sui
file ricevuti;
- inoltrare
le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
I
DESTINATARI
Le
P.A.
destinatarie della fattura elettronica sono diverse, oltre ai soggetti,
che
concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
l’obbligo
interessa anche le autorità indipendenti
e le amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001, quindi tutte le
amministrazioni
dello Stato comprese, aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento
autonomo, Regioni, Province, Comuni,
Comunità montane,
Università, Camere di commercio,
aziende e gli enti del SSN
e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Relativamente
ai
fornitori della P.A., questi dovranno gestire
la propria
fatturazione solo in modalità elettronica, per l'emissione,
la trasmissione,
e anche per la conservazione. Questi possono
avvalersi di intermediari
per interagire con il sistema di interscambio (SDI), nelle fasi di generazione
delle fatture, della sottoscrizione digitale, della
trasmissione
e per la gestione delle varie ricevute che genera
il sistema.
COSA
È
UNA FATTURA ELETTRONICA
La
fattura elettronica, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, è una tipologia di fattura accettata dalle
Amministrazioni che, secondo
le disposizioni di legge, si avvalgono del Sistema di
Interscambio.
La
fattura elettronica ha le
seguenti caratteristiche:
- il contenuto è
rappresentato da un file xml (eXtensible
Markup Language), unico formato accettato dal Sistema di
Interscambio (SDI);
- l'autenticità
dell'origine e l'integrità del contenuto sono
garantite dalla firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- la trasmissione
è vincolata dalla presenza del codice identificativo univoco
dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'IPA (Indice
delle Pubbliche Amministrazioni).
La
Fattura Elettronica
|
|
Fattura PA
|
Fattura
elettronica tra privati
|
Utilizzo
|
Obbligatorio
per il fornitore della PA |
Facoltativo nei
rapporti tra soggetti passivi d'imposta privati
|
Formato
|
File formato XML
|
File formato
PDF e PDF/A e altri formati scelti dal responsabile della conservazione.
|
Autenticità e
integrità del contenuto
|
Firma digitale
|
Sistemi di
controllo di gestione, o firma elettronica qualificata o digitale,
sistemi Edi di trasmissione dei dati.
|
Mezzi per la
trasmissione
|
Pec
(posta elettronica certificata);
Interfaccia
web messa a disposizione del sistema;
Web
Service (servizi di cooperazione applicativa);
Protocollo
Ftp;
Porta
di dominio (servizi di cooperazione applicativa).
|
Trasmissione
libera con strumenti idonei |
L’adozione della
fattura elettronica tra privati
non è obbligatoria.
Tuttavia, l’avvio a regime della nuova disposizione potrebbe costituire
un
volano per lo sviluppo della fatturazione elettronica anche tra
privati.
Importanti saranno in tal senso i decreti attuativi della “delegafiscale23/2014” che vuole incentivare l'utilizzo della fatturazione
elettronica e
la trasmissione telematica dei corrispettivi.
PERCHÉ
LA FATTURA ELETTRONICA?
La
fatturazione
elettronica e l'invio telematico e automatico
di informazioni
contabili e commerciali al fisco costituiscono due pilastri su cui si
muove il
Governo e l’Amministrazione Finanziaria per:
- rendere
più efficace la lotta all’evasione;
- realizzare
una concreta semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- rendere
tempestivo il controllo della spesa pubblica;
- monitorare
i crediti commerciali della pubblica amministrazione.
Lotta
all'evasione
- Si
può perseguire coniugando gli obblighi di fatturazione e conservazione
elettronica con la capacità del fisco di dialogare tempestivamente e
automaticamente con i contribuenti sulle singole operazioni
commerciali, ottenendo informazioni strutturate e facilmente
elaborabili, e intercettando i fenomeni di evasione fiscale.
Semplificazione
degli adempimenti
- Le
attuali comunicazioni al fisco (di tipo dichiarativo o
comunicativo) ostacolano l’attività economica di imprese e
professionisti. L'utilizzo di un tracciato pre-concordato per tali
adempimenti (come quello della FatturaPa), che
viene inviato al fisco al momento della conclusione dell’operazione
commerciale realizzata, ridurrebbe gli oneri amministrativi spesso
improduttivi, e farebbe ottenere informazioni con minore spreco di
risorse.
Spesa
pubblica
- L'introduzione
della fattura elettronica con la PA abbinato all’introduzione del
sistema di interscambio può permettere di tenere sotto controllo la
formazione della spesa pubblica.
Monitoraggio
crediti PA
- La
fattura elettronica alimenterà in modo automatico la piattaforma dei
crediti della PA, ciò consentirà al fornitore di tenere sotto controllo
il suo credito commerciale e sensibilizzerà (si spera)
la stessa PA nel senso di evitare che i suoi debiti rimangano a lungo
insoluti.
IL
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il
sistema di
interscambio (SDI) - unico strumento
utilizzato per inviare la
fattura alla P.A. - è gestito dall’Agenzia delle Entrate
(tramite Sogei), riceve
le fatture nel formato previsto dalla normativa, effettua
i
controlli sui file trasmessi e inoltra
le fatture alle P.A.
destinatarie.
Per
evitare di
essere scartata, la fattura deve avere - oltre ai
dati previsti dalla
normativa Iva - tutti
gli
elementi che risultano obbligatori in base alle
specifiche tecniche
previste dal Sistema (come ad es. il codice univoco dell'ufficio della
P.A.
destinataria).
Il
Sistema,
ricevuta la fattura nel formato xml con la firma
dall’emittente, la
controlla e la inoltra all’amministrazione corrispondente al codice
ufficio
destinatario indicato, utilizzando il canale di ricezione
scelto dalla
singola P.A.
Se
vengono superati
i controlli formali, la fattura si considera emessa
dal sistema il
quale:
- rilascia
al fornitore una ricevuta di consegna,
nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo;
- rilascia
una ricevuta di mancata consegna, nel caso in cui
l’inoltro abbia avuto esito negativo per impossibilità di recapito.
Se
la fattura non
supera i controlli formali viene considerata non
emessa a seguito
della notifica di scarto rilasciata dal Sistema.
Se
il sistema non
riesce a trasmettere la fattura, anche se la stessa ha superato i
controlli,
viene inviato al trasmittente la notifica di mancata consegna.
Il
sistema ritenta
la trasmissione per i successivi dieci giorni
e, se superati
senza esito, invia al trasmittente l’attestazione
di avvenuta
trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.
- Per
i quindici giorni
che seguono al primo tentativo di inoltro (dal SDI alla P.A.
destinataria) della fattura, l'amministrazione ha la facoltà
di inviare al Sistema una notifica (sono previsti due valori:
positivo o negativo),
attraverso il canale usato per la ricezione. Nel caso di rifiuto della
fattura da parte della P.A., il fornitore riceverà dal sistema la
notifica di scarto, accompagnata dalla segnalazione delle incoerenze.
Dopo
quindici giorni
dal primo tentativo di inoltro, il sistema invia, al trasmittente e al
destinatario, la notifica di decorrenza termini comunicando
la chiusura
del processo di gestione della fattura all’interno del sistema.
LE
NOTIFICHE
I
fornitori devono
gestire e conservare le notifiche ricevute per
rilevare le anomalie del
sistema, ma anche per definire la decorrenza degli effetti
giuridici della
fattura. E' cosi necessario individuare un sistema di
monitoraggio delle notifiche
SDI e di inoltro delle stesse alle competenti funzioni
aziendali. Inoltre è
anche necessario la conservazione sostitutiva secondo le prescrizioni
del DM 23
gennaio 2004, non solo delle fatture, ma anche delle
corrispondenti
notifiche ricevute dallo SDI.
Funzionamento
del Sistema
|
Il sistema SDI
|
La notifica
|
Controlla
la fattura trasmessa.
Invia
la notifica di scarto se i controlli sono negativi.
Invia
la ricevuta di consegna o la notifica
di mancata consegna se i controlli sono superati.
Inoltra
la fattura alla P.A.
Attende
15 giorni dal primo tentativo di inoltro perché la PA ricevente possa
esitare la fattura.
Trascorsi
i 15 giorni notifica alle parti la decorrenza dei termini che chiude il
processo di gestione della fattura.
|
La
notifica di scarto è il messaggio ricevuto dall'emittente di una
fattura elettronica nei confronti della PA, quando i controlli
propedeutici all’inoltro, effettuati dal sistema di interscambio, non
sono superati. Nella notifica è contenuto il codice errore e la
descrizione della motivazione dello scarto.
È
opportuno affiancare alla conservazione sostitutiva delle fatture,
obbligatoria ai fini del Dm 23 gennaio 2004, anche quella delle
relative notifiche SDI.
|
LE VERIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI
Dal
prossimo 31
marzo tutti gli enti della P.A. saranno interessati dalla
fatturazione
elettronica; pertanto, i
fornitori
che non
hanno ricevuto una comunicazione dal proprio
cliente Pubblica Amministrazione
- con indicazione della tempistica di avvio e del codice
ufficio da
utilizzare per inviare la fattura - devono
obbligatoriamente verificare che
la stessa rientri o meno tra i destinatari della fatturazione
elettronica.
Osserva
– Anche le amministrazioni devono accertarsi di essere o meno
ricomprese nei destinatari, per poi operare di conseguenza in base agli
adempimenti previsti dalla norma.
|
L'obbligo
della
Fatturazione Elettronica è stato previsto dal comma 209, art. 1, della
Legge n 244del 2007 che, inoltre, individua come destinatarie le amministrazioni
pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 (1).
L’obbligo
riguarda
anche le autorità indipendenti e le amministrazioni
di cui
all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 e quindi tutte le
amministrazioni
dello Stato comprese, tra le altre, le aziende ed amministrazioni dello
Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità
montane, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, le
aziende e gli
enti del servizio sanitario nazionale e tutti gli enti pubblici non
economici
nazionali, regionali e locali.
Per
l'individuazione dei vari uffici destinatari della fatturazione
elettronica,
in particolare la data dalla quale il
servizio di fatturazione
elettronica è attivo, sono utili le indicazioni
della Circolare
congiunta del MEF (Ministero Economia e Finanze) e
Dipartimento della
Funzione Pubblica, n. 1 del 31 marzo 2014, con cui è stato precisato
che l’indice
delle pubbliche amministrazioni (IPA) (2),
consultabile al sito
www.indicepa.gov.it, individua per ogni ufficio destinatario
della
fatturazione elettronica la data a partire dalla quale il servizio di
fatturazione elettronica è attivo.
Ricorda
- Il fornitore può verificare direttamente nell’anagrafica
dell’Ipa la categoria di appartenenza ed i riferimenti
dell’ente pubblico acquirente.
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(1)
Si
tratta dei soggetti che concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza
pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto
economico
consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno
nell’apposito
elenco pubblicato dall'Istat.
(2)
I destinatari delle fatture elettroniche avrebbero dovuto accreditarsi
all'Ipa
entro lo scorso 31 dicembre 2014 e comunicare ai loro fornitori i
codici
univoci ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture.
PREDISPOSIZIONE
E TRASMISSIONE DELLA FATTURA
Per
la trasmissione
della fattura elettronica con il sistema di interscambio SDI, il
fornitore (o
l’intermediario delegato) deve predisporre il documento,
secondo il formato
xml, e sottoscriverlo digitalmente.
Il
file xml viene
costruito secondo le specifiche tecniche definite dal Ministero ed è un
formato
particolare accettato e gestito dallo SDI.
Il
file deve
contenere obbligatoriamente:
- il
codice identificativo univoco dell’ufficio come
riportato nell’Ipa (codice indispensabile per la corretta
trasmissione della fattura al destinatario);
- i
codici Cig (3) e Cup (codice unico di
progetto in caso di opere pubbliche), salve le esclusioni
normativamente previste.
Il
formato prevede
anche la possibilità di inserire ulteriori dati utili alla
completa
dematerializzazione del processo di ciclo passivo, favorendo
l’integrazione
del documento fattura con i sistemi gestionali e/o di pagamento, nonché
informazioni che possono risultare di particolare interesse per
esigenze
informative concordate tra operatori economici e amministrazioni
pubbliche.
Osserva
- A differenza della fattura elettronica nei rapporti tra privati (B2B),
per la cui emissione si possono utilizzare anche sistemi di controllo
di gestione, la trasmissione EDI o analoghe modalità tecniche, l’unica
fattura verso la P.A. validamente emessa è quella che
rispetta il tracciato xml previsto e che viene
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale
dall’emittente.
|
Relativamente alla
sottoscrizione, l’articolo 21 del DPR 633/1972, riconosce al cedente o
prestatore la possibilità di far emettere la fattura, per suo
conto,
evidenziando sul documento tale comportamento.
Secondo
l’Agenzia
delle Entrate - Circolare n. 18/E/2014 - per
individuare il soggetto
tenuto a firmare digitalmente il documento, occorre verificare chi
procede ad
aggregare i dati della fattura. Se l’intermediario si limita, ad
esempio, alla
mera trasmissione di un file xml già prodotto dal fornitore, la firma
dovrà
essere di quest’ultimo.
Invio
della Fattura alla PA
|
Presenza
nell'IPA del codice univoco del cliente PA
|
Presenza
nell'IPA senza codice univoco del cliente PA
|
Assenza nell'
IPA della PA
|
Nella
fattura va inserito il codice univoco assegnato, che si trova
all’interno dell’Indice delle pubbliche amministrazioni.
|
Nella
fattura può essere indicato l’ufficio di fatturazione elettronica
centrale,denominato “Uff_eFatturaPa”.
Il
SDI verifica in base ai dati fiscali contenuti nella fattura e relativi
alla Pubblica amministrazione destinataria la presenza o meno del
codice univoco.
|
Il
codice da inserire in fattura assume il valore di default (999999),
così come viene indicato nelle specifiche tecniche riportate
nell’allegato B del D.m. n. 55 del 2013.
|
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(3)
Il codice identificativo gara (CIG) va apposto, ex
articolo 25 del Dl n.
66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti
da parte
delle pubbliche amministrazioni. Le fatture elettroniche emesse verso
le P.A.
devono sempre riportare sia il Cig che il Cup, tranne i casi di
esclusione
dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto
2010.
IDENTIFICAZIONE DELLA FATTURA
Il sistema di
interscambio SDI trasmette al destinatario i file predisposti in
formato xml. Il
file deve essere nominato
con una specifica nomenclatura oggetto di controllo
formale dal sistema.
Bisogna
nominare i
file indicando:
- il
codice Paese, costituito da due caratteri;
- l’identificativo
univoco del trasmittente;
- il
progressivo univoco del file.
L’identificativo
del trasmittente, che sia una persona fisica o giuridica, è
rappresentato dal codice
fiscale nel caso di soggetto residente in Italia; se il
trasmittente è
residente all’estero, è necessario l’identificativo proprio del Paese
di
appartenenza.
Osserva
- Nonostante il formato e la nomenclatura siano già
stati predisposti per gestire fornitori “esteri”, i soggetti non
residenti non sono ad oggi obbligati a trasmettere
fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni.
|
UN FORMATO RIGIDO
La
fattura
elettronica verso la P.A. è unicamente un documento informatico,
strutturato
sulla base di un formato xml predefinito e sottoscritto digitalmente
(4).
Le
regole per la formazione,
trasmissione, conservazione, copia,
duplicazione, riproduzione
e validazione temporale dei documenti informatici,
ivi compresi quelli
delle pubbliche amministrazioni, sono individuate dal Dpcm del 13novembre 2014,
in vigore dal 12 febbraio 2015.
Le
regole
tecniche sono molto importanti in prospettiva della
realizzazione della dematerializzazione
e semplificazione, individuando e disciplinando le
caratteristiche e le
procedure di formazione e chiusura del documento
informatico, ai fini
del successivo trasferimento nel sistema di conservazione elettronica.
- Sono
previste anche le regole per la generazione delle copie per immagine di
un documento analogico, per i documenti informatici e per le copie ed
estratti informatici di documenti informatici.
Il
rispetto di tali
regole è prescritto dall’articolo 2 del decreto del 17 giugno 2014 per
i
documenti informatici a fini tributari. Tali documenti devono essere
caratterizzati da immodificabilità,
integrità, autenticità
e leggibilità.
Un
documento
informatico, una volta formato, deve essere “chiuso”
attraverso
l’utilizzo di processi o strumenti informatici che lo rendano immodificabile
durante le fasi di tenuta, accesso e conservazione.
---------
(4)
La fattura P.A. risponde alle prescrizioni in tema di documenti
informatici
regolamentate dal Dpcm del 13 novembre 2014, in vigore dal 12 febbraio
2015.
L'OBBLIGO
DI DOTARSI DEL CODICE IPA (5)
Ogni
Pubblica
Amministrazione deve acquisire un codice
IPA
(Indice
delle pubbliche
amministrazioni, consultabile nel sito www.indicepa.gov.it)
per ricevere le fatture elettroniche. Lo stesso codice è un dato
obbligatorio della fattura che consente al sistema di
interscambio di
riceverle e consegnarle.
Nota
bene
- Il codice IPA assume rilevanza esterna
fondamentale con i fornitori, dal momento che consente di inviare le
fatture elettroniche, ma anche in termini di sviluppo interno fra gli
uffici nella gestione ed utilizzazione delle informazioni contenute
nella fattura elettronica.
|
L’articolo 3 e
l’allegato D del D.m. n. 55/2013 stabiliscono che le P.A., per
garantirne
l’utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche:
- identificano
i propri uffici
deputati in via esclusiva alla ricezione delle
fatture elettroniche da parte del SDI e ne curano il relativo
inserimento;
- aggiornano
i propri uffici nell'Ipa il
quale provvede ad assegnare il codice in modo univoco.
Il
processo di
caricamento dei dati sull’Ipa e di gestione degli inserimenti o
modifiche, va
svolto secondo modalità e tempi compatibili con le esigenze della
fatturazione
elettronica.
Nota
bene
- L’omissione del tempestivo inserimento e/o aggiornamento
degli uffici destinatari delle fatture elettroniche, che determini il
mancato recapito delle stesse, comporta responsabilità a carico dei
dirigenti, e vista l’imminente scadenza del
31 marzo, tutte le P.A. avrebbero già dovuto completare l’iter di
attribuzione del codice IPA e identificato il proprio ufficio.
|
Come
avviene la ricerca nell'IPA
(www.indicepa.gov.it)
|
Nell'Indice delle
Pubbliche Amministrazioni la ricerca può essere:
- generica
- ricerca
testuale che indica l’ente, la Aoo (aree
organizzative omogenee) e la Uo (unità
organizzativa corrispondente agli uffici).
- avanzata
- alfabetica,
per categoria, per area geografica, per servizio, per codice fiscale,
per codice ufficio, per Pec, ecc.
Le
informazioni presenti dell'IPA riguardano:
- informazioni
sulla struttura organizzativa degli enti;
- articolazione
in uffici centrali e periferici;
- organizzazione
delle Aoo del sistema di protocollo informatico;
- indirizzi
Pec attivati dagli enti Enti;
- servizi
on-line offerti con i relativi indirizzi telematici di accesso;
- servizi
di fatturazione elettronica degli enti.
Per
trovare un
codice IPA di una di una Pubblica Amministrazione, i
passi sono i
seguenti:
- collegarsi
all'indirizzo
http://indicepa.gov.it
→ Ricerca avanzata → per
codice Fiscale → inserire il codice fiscale dell’ente → cerca
ente.
----------
(5)
L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'art.
57-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD, costituisce l'archivio
ufficiale
contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici
delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
EFFETTI
PER LE AMMINISTRAZIONI
La
fattura
elettronica comporta per le amministrazioni pubbliche una importante
rivisitazione del proprio ciclo passivo, che deve
tendere alla
dematerializzazione e alla individuazione di determinati procedimenti
interni.
Si
possono
individuare due fasi in cui le amministrazioni devono:
- essere
pronte a ricevere e a gestire le fatture elettroniche;
- integrare
la fattura elettronica con i sistemi gestionali e di pagamento.
L'ACCETTAZIONE
DELLE FATTURE
Le
fatture emesse
entro il 30 marzo prossimo potranno essere
accettate dalla P.A. anche
se non trasmesse a mezzo SDI; quelle
emesse a partire dal 31 marzo, invece, non
potranno essere nè accettate
nè pagate.
Le
fatture emesse
fino al 30 marzo potranno essere pagate anche decorso il termine di tre
mesi
(anche dopo il 30 giugno), sebbene il D.m. n. 55/2013 avesse previsto
tale
termine come ultimo. (Per il maggior termine propende la
circolare congiunta
MEF-Funzione Pubblica n. 1 del 31 marzo 2014).
Ricezione
di fatture cartacee dopo il 30 marzo (Diniego
all'accettazione)
Se
vi è una fattura
cartacea dopo il 30 marzo, la stessa non può essere
accettata e si dovrà
comunicare al fornitore (tramite Pec) il diniego
alla accettazione.
Contestualmente si dovrà chiedere l’emissione della fattura
elettronica,
operando una sospensione dei termini di pagamento. La fattura
cartacea
ricevuta non entrerà nella contabilità della PA, né dovrà essere emessa
nota di
credito da parte del fornitore.
Se
viene rifiutata la
fattura ricevuta a mezzo SDI, questa non dovrà essere
contabilizzata dalla
P.A., e verrà acquisita dalla piattaforma per la
certificazione dei crediti
come “respinta” e il fornitore non dovrà trasmettere
nota di credito.
Poiché
in tali situazioni la fattura sarà considerata emessa in capo al
fornitore,
questi dovrà emettere documento di storno ad uso interno.
Se
la P.A. ha accettato
la fattura ma poi non la liquida, nella
piattaforma della
certificazione si indicherà lo stato di “non liquidabile”
ed occorrerà
attendere nota di credito da parte del fornitore.
INVIO
DELLA FATTURA ELETTRONICA E I CONTROLLI DEGLI ERRORI
Ricordiamo
che la
fattura elettronica può essere inviata allo SDI
scegliendo uno dei canali
previsti:
- Pec
(posta elettronica certificata);
- Interfaccia
web messa a disposizione del sistema;
- Web
Service (servizi di cooperazione applicativa);
- Protocollo
Ftp;
- Porta
di dominio ( servizi di cooperazione applicativa).
L'utilizzo
del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo
presso il
sistema di Interscambio.
Accreditamento
a Sdi
Per
la trasmissione
della fattura tramite i canali che prevedono una “cooperazione
applicativa”
(web service o la porta di dominio e tramite protocollo Ftp),
è
necessario inviare al sistema di interscambio una richiesta
di
accreditamento attraverso la sottoscrizione con firma
digitale di un accordo
di servizio reso disponibile dal sito internet www.fatturapa.gov.it.
Osserva
- La trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che
direttamente da parte dei fornitori, anche attraverso l’intervento di
soggetti abilitati come intermediari dello Sdi.
|
Prima di inviare
una fattura elettronica
è necessario conoscere i
controlli applicati sul documento; in particolare, il fornitore prima
di
inviare la fattura può controllare la correttezza del documento
attraverso
un’applicazione del sito fatturapa. gov.it, nella
sezione
“Strumenti
- Controllare la FatturaPa”.
Gli errori
che si possono verificare a seguito dei controlli SDI sono di due
tipologie:
- di
natura informatica;
- di
natura amministrativo - commerciale.
I
primi riguardano
la nomenclatura, l’unicità del file trasmesso, la dimensione del file,
l’integrità del contenuto, la validità del contenuto.
I secondi
riguardano l’esistenza del codice ufficio destinatario,
del codice
fiscale della PA, della partita Iva quando presente.
In
caso di errori,
all’interno della notifica di scarto, viene dato al fornitore un
codice
errore ed una descrizione, attraverso la quale si ricava
l’intervento
richiesto al fornitore per la corretta compilazione della fattura.
Nel
caso di notifica
di scarto dallo SDI, dato che la fattura si considera non
emessa, vi può
essere il caso che la stessa sia sta già annotata nel registro Iva, in
quanto i
sistemi gestionali prevedono di solito la numerazione e la
contabilizzazione
contestualmente alla formazione e trasmissione dei documenti fiscali.
In questo
caso è necessario emettere una nota di variazione Iva,
per stornare nei
registri fiscali l’annotazione effettuata a fronte della fattura
scartata dallo
SDI.
Tale
documento di rettifica non deve essere inoltrato
allo Sdi in quanto la
fattura a cui si riferisce non risulta “emessa” ai fini del D.m. n. 55
del 3
aprile 2013.
VALIDITÀ
DELLA CONSEGNA
Il
fornitore della
P.A. deve essere in grado di dimostrare che la fattura è
stata emessa nel
rispetto dei termini stabiliti dalle disposizioni in materia di Iva.
Relativamente
alla
fattura elettronica, premesso che l’articolo 21 DPR 633/72
prescrive
che:
- “la
fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa
all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a
disposizione del cessionario o committente”,
bisogna
fare altre
considerazioni a causa della presenza dello SDI tramite il quale sono
veicolate
le fatture.
In
particolare il
sistema di interscambio (SDI) verifica i
requisiti tecnici della
singola fattura e la presenza, al suo interno, del codice
di
identificazione IPA, e comunica (a seconda dei casi)
al fornitore i
seguenti risultati:
- esito
positivo
→
fattura formalmente corretta (può essere recapitata al
destinatario);
- esito
negativo
→ il sistema non è in grado di recapitare la fattura alla P.A.
destinataria, per problemi non imputabili al fornitore;
- scarto
della fattura
→ la fattura non possiede tutti i requisiti richiesti (es.
manca il codice IPA).
La
Circolare MEF n.
1 del 31 marzo 2014 ha chiarito che il sistema non rilascia mai un
documento
che attesti il mero ricevimento della fattura da parte dello SDI e, sia
in caso
di esito positivo sia in caso di esito negativo, la fattura
si ritiene
emessa al momento del rilascio da parte del sistema di Interscambio
della
notifica di consegna della fattura (esito positivo), oppure all’atto
della
notifica di mancato recapito della fattura alla pubblica
amministrazione, per
motivi imputabili a quest’ultima.
Nel
momento in cui
la P.A. dovesse contestare il documento, in tutto o in parte, nel
termine
concessole di 15 giorni dal recapito della fattura, il
fornitore dovrà
provvedere alla correzione di eventuali errori solo attraverso
l’emissione di
apposita nota di accredito, in quanto la fattura è
da considerarsi, a
tutti gli effetti, come emessa.
LA
CONSERVAZIONE ELETTRONICA
Fornitore
e P.A.
cliente hanno l'obbligo (6) di conservare elettronicamente le fatture.
La
conservazione elettronica determina sicuramente minori costi
di gestione,
riduzione di errori o rischi di distruzione o smarrimento dei
documenti.
Tuttavia
per cogliere
i vantaggi del processo di digitalizzazione è necessario tendere verso
una integrale
gestione elettronica della documentazione fiscale (dalla
generazione, fino
alla conservazione). Le regole di conservazione elettronica
dei documenti
fiscali sono state semplificate con l’emanazione del DM 17 giugno 2014,
in
sostituzione del DM 23 gennaio 2004, che:
- ha
eliminato l’obbligo di invio dell’impronta dell’archivio elettronico;
- ha
allineato il termine di conservazione di tutti i documenti, consentendo
al contribuente di concludere la conservazione entro tre mesi dalla
scadenza di presentazione della dichiarazione annuale a cui i documenti
si riferiscono;
- ha
semplificato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui
documenti informatici fiscalmente rilevanti, consentendo di versarla
con l'F24;
- ha
stabilito che il processo di conservazione avvenga, dal punto di vista
tecnico-informatico, nel rispetto delle previsioni del Dpcm 13 novembre
2014.
E'
stata anche confermata la disposizione - già prevista dal
precedente decreto
DM 23 gennaio 2004 - relativa alla predisposizione di un
archivio
facilmente consultabile in relazione almeno alle principali
informazioni
presenti nei documenti. Ciò, oltre che per una migliore gestione
dell'archivio,
anche per mettere in condizione l’amministrazione finanziaria di
acquisire con
facilità i documenti necessari ai fini dell’attività di controllo (e
rendere
quest’ultima anche meno invasiva). Sul pacchetto di
archiviazione infine,
si dovrà apporre un “riferimento temporale opponibile a terzi”
(la marca
temporale).
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(6)
Obbligo sancito dalla legge 244/2007, che
introduce anche la previsione dell’obbligo di emissione e trasmissione
delle
fatture elettroniche verso la PA.
PIATTAFORMA
PER LA CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI
Dal
31 marzo le
fatture trasmesse a mezzo SDI saranno automaticamente inserite nella piattaforma
per la certificazione dei crediti, alla
quale dovranno essere
comunicate le successive fasi della liquidazione e del pagamento. In
caso
contrario la piattaforma segnalerà il debito come scaduto.
Particolare
attenzione dovrà essere, quindi, posta alle situazioni in cui la
liquidazione
viene sospesa per cause non imputabili al debitore (ad es. in caso del
Durc
negativo e all’attesa dell’esito dell’intervento sostitutivo).
Sono
state, in
particolare, introdotte nuove modalità di monitoraggio dei
debiti delle
pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell’eventuale
verificarsi
di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva 2011/7/UE che
determinano l’applicazione di interessi di mora per la pubblica
amministrazione.
Quadro normativo
|
- DPR n.
633/72, art. 21
-
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007
-
D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005
-
Legge n. 196/2009
-
Circolare MEF-DFP n. 1 del 31 marzo 2014
-
Circolare Agenzia Entrate n. 18 del 24 giugno 2014
-
Dpcm 13 novembre 2014
-
Decreto 17 giugno 2014
-
Decreto 3 aprile 2013 n. 55 |