La Dre Emilia Romagna ribadisce il contenuto della risoluzione 395/E/2008 sulle rivalutazioni

Pubblicato il 25 agosto 2010 La Dre Emilia Romagna, con la nota 31 maggio 2010 in risposta all’interpello protocollo n. 909-28406/2010, interviene in chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, nei casi di cessione a titolo oneroso di complessi immobiliari oggetto di accordi con enti territoriali.

Si spiega che, ai fini fiscali, la cessione di fabbricati siti in aree oggetto di piani di recupero è da ritenere cessione di area edificabile, poiché il trasferimento risulta riguardare non i singoli immobili ma l'area su cui gli stessi insistono.

Dunque, l’immobile inserito in aree di recupero, in accordo con il Comune, acquista la natura dell’area su cui è situato perdendo la propria.

In tal caso la plusvalenza che ne deriva è imponibile e può fruire della sostitutiva del 4% - rivalutazione - sul valore di perizia per sterilizzare l’incremento Irpef a tassazione separata, proprio per il fatto che oggetto della cessione non è il singolo immobile ma l'area su cui insiste.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy