Osserva - Chi svolge una professione non protetta (2), non può utilizzare la disciplina delle STP, e qualora si utilizzeranno le diverse forme societarie previste dall'ordinamento per lo svolgimento dell'attività, i soci verranno considerati imprenditori, non avendo l'obbligo di rispettare i vincoli della Legge 183/2011. |
Relativamente all'associazione professionale, il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 224-2014/I, non ritiene possibile costituire associazioni tra professionisti (L. 23 novembre 1939, n. 1815) alla quale partecipino sia coloro che esercitano professioni regolamentate sia coloro che esercitano professioni non protette. L’associazione professionale può infatti essere composta esclusivamente da soggetti che esercitano professioni protette (art. 1, L. 1815/1939), e precisa che il ricorso all’associazione professionale deve ritenersi ancora legittimo (nonostante l’art. 10, co. 11, L. 183/2011 abbia abrogato la L. 1815/1939) in quanto il comma 9 (dell’art. 10, L. 183/2011) mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modello societari regolati da precedenti leggi. |
Osserva - È compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale la possibilità di compiere le attività strumentali a quelle professionali purché vi sia un nesso di strumentalità funzionale. |
Nota Bene - Per i soci professionisti che esercitano l’attività professionale esclusivamente nell’ambito della STP, non sussiste alcun obbligo di stipula di una ulteriore polizza a proprio nome. |
Osserva - Se la STP è costituita nelle forme della S.n.c. o della S.a.s., la denominazione sociale (ragione sociale) conterrà, oltre all’indicazione di “Società tra professionisti”, anche quella del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili. Se la società è multiprofessionale non è necessaria l’enunciazione della denominazione delle singole attività professionali svolte. |
Quadro
Normativo
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Legge n. 183/2011 - art. 10
D.M. 34/2013 Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 224-2014/I Notariato del Triveneto Massima Q.A.6. (Società tra professionisti) Circolare Irdcec n. 32/IR del 12 luglio 2013 Circolare Irdcec n. 33/IR del 31 luglio 2013 Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti - Studio del 15 gennaio 2015 |
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