La Cassazione sui termini dell’azione di disconoscimento di paternità

Pubblicato il 16 aprile 2012 Con riferimento all’azione di disconoscimento della paternità, i giudici di Cassazione – sentenza n. 5653 depositata il 10 aprile 2012 – hanno precisato come “il termine annuale di decadenza, ai sensi degli articoli 235 del Codice civile, comma 1, n. 3, e 244 del Codice civile, comma 2, decorre appunto dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica”; ciò in quanto una diversa interpretazione, “la quale differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di un'indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta”.

Sulla scorta di detti assunti la Corte di legittimità ha accolto il ricorso proposto da una madre avverso l'azione di disconoscimento della paternità avanzata dal marito nei confronti del figlio. Secondo la Suprema corte, in particolare, l'uomo avrebbe dovuto far valere i propri diritti entro un anno dalla confessione dell'adulterio da parte della coniuge e non dalla data dell'esame clinico del Dna.
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