Jobs Act e licenziamento per raggiunti limiti pensionistici
Pubblicato il 10 aprile 2015
Con l’
approfondimento del 9 aprile 2015, la Fondazione studi dei CdL ha affrontato la questione relativa ai
licenziamenti per raggiungimento dei limiti pensionistici, alla luce del Decreto legislativo n.
23/2015.
Ricorda la Fondazione che l’art. 24 del D.L. n.
201/2011, prevede che “
il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Posto che il regime giuridico delle
tutele crescenti si applica anche ai
lavoratori prossimi alla pensione che cambino azienda e siano assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, il citato articolo 24 si pone l’obiettivo di estendere la tutela legale dell’art. 18 nel suo ambito temporale, ma non anche nel suo ambito soggettivo.
Questo vuol dire, per i CdL, che non sia possibile estendere tale disposizione normativa ai lavoratori assunti con il regime legale delle tutele crescenti per cui il disposto in esame non è applicabile a tutti i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015) ai quali non trova più applicazione l’articolo 18, Legge n. 300/70.
In conclusione, se nel quadro normativo vigente al 6 marzo 2015 erano esclusi dall’ambito applicativo dell’articolo 24 i lavoratori dipendenti dalle imprese riconducibili nella sfera della tutela obbligatoria e quelli già esclusi da un tutela reale (dirigenti), nell’attuale scenario normativo sono altresì
esclusi dalla norma in esame anche i lavoratori nei confronti dei quali si applica il regime delle tutele crescenti.