L’Agenzia delle Entrate distingue, con riferimento all’applicazione delle aliquote d’imposta Iva (articolo 16 del Dpr 633/1972), tra somministrazione di alimenti e bevande e cessione dei medesimi beni.
Infatti, riporta il principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande rientra nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi (articolo 3, comma 2, n. 4), Dpr 633/1972) e si connota per la commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (risoluzione Entrate n. 103 del 2016).
Inoltre, alla somministrazione si applica l’aliquota del 10 per cento, mentre la cessione è soggetta alla percentuale relativa alla singola tipologia di bene alimentare venduto.
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