Iva. Le regole per l’operatività del diritto di rivalsa nella circolare 35/E
Pubblicato il 18 dicembre 2013
Con la
circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della rivalsa e della detrazione dell’Iva pagata a seguito di accertamento divenuto definitivo, alla luce dell’intervento del Dl n.
1/2012, articolo 93 (cosiddetto decreto “liberalizzazioni”) che ha modificato l’articolo 60 del Dpr n.
633/1972.
La modifica normativa ha disposto che il contribuente ha diritto a rivalersi della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento effettivo della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. A sua volta, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello a cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.
Prima di tale modifica era invece espressamente precluso al cedente/prestatore il diritto di rivalersi.
La norma, per il fatto di non essere completamente esaustiva, ha sollevato molti dubbi, che ora l’Agenzia tenta di sciogliere, rispondendo ad una serie di domande su quando e chi può effettuare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente.
Viene così chiarito che è addebitabile, in via di rivalsa, l’Imposta sul valore aggiunto pagata a seguito di accertamento divenuto definitivo, successivamente alla data del 24 gennaio 2012, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto “liberalizzazioni”.
Tuttavia, per la corretta operatività del diritto di rivalersi da parte del contribuente dopo aver effettuato il pagamento all'Erario sono necessari alcuni presupposti:
- la riferibilità dell’imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente;
-la definizione dell’atto di accertamento, anche attraverso il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso;
-il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
Alla luce di ciò, dunque, viene esclusa la rivalsa dell’Iva dovuta a seguito di accertamento induttivo e di quella versata all’Erario a titolo provvisorio in pendenza di giudizio: è necessario che l’accertamento sia definitivo.
Viene ribadita la definizione della pretesa, anche avvalendosi degli istituti deflativi e legittimato il ribaltamento dell'Iva sulla controparte attraverso l'emissione di una fattura o una nota di variazione.
In caso di pretesa pagata in forma rateale, il diritto di rivalsa può essere esercitato
progressivamente in relazione al pagamento delle singole rate.
Infine, altro chiarimento di un certo interesse contenuto nella circolare n. 35/E/2013, riguarda l'estensione dell'istituto della rivalsa anche nelle ipotesi di importazione e reverse charge.