Iva in Italia per le consulenze delle imprese

Pubblicato il 04 giugno 2008 Con la risoluzione n. 222/E del 3 giugno 2008, l’Agenzia delle Entrate rilascia chiarimenti circa la portata della precedente risoluzione n. 178/E/2008, risolvendo alcuni dubbi interpretativi sollevati da alcune direzioni regionali. Nello specifico, l’Agenzia ha precisato che i servizi di consulenza stabiliti all’articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72 rilevano oggettivamente sulla base del contenuto che esprimono e della finalità perseguita, indipendentemente dalla natura giuridica del professionista o imprenditore che li rende. Pertanto, la valutazione se si tratta di servizi di consulenza oppure di prestazioni generiche va condotta caso per caso e non considerando le attività indicate nel contratto nel loro complesso. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, si stabilisce, quindi, che in caso di contratto con prestazioni di consulenza plurima, rese ad un operatore italiano, occorre applicare l’Iva in Italia, senza ricondurre il tutto ad una prestazione generica soggetta ad imposta nel paese del prestatore.
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