Deve considerarsi fuori dall’applicazione Iva la prestazione consistente nell’organizzazione di un evento resa da un soggetto passivo nazionale ad uno comunitario.
E’ quanto specifica la risposta n. 35 del 7 febbraio 2020 resa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai servizi di sponsorizzazione.
L’Amministrazione finanziaria precisa che tutti i servizi organizzativi e logistici riguardanti un convegno sono da considerare come una prestazione unitaria ai fini Iva.
Nel B2B, nello specifico, secondo l'articolo 7-ter, DPR n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Nel caso studiato si ha che il committente è un soggetto passivo comunitario ed il prestatore del servizio è un soggetto passivo italiano: pertanto non si realizza il presupposto della territorialità.
Esattamente, quindi, le fatture dei fornitori locali sono state trattate con il meccanismo del reverse charge.
Per quanto riguarda il trattamento Iva relativo ai servizi di sponsorizzazione, resi dal soggetto non residente verso le aziende italiane (anch’essi sotto la lente dell’art. 7-ter suddetto), deve rilevarsi come siano territorialmente rilevanti ai fini Iva: si applica l'aliquota ordinaria vigente al momento di effettuazione dell'operazione.
Tenuto agli obblighi è il soggetto nazionale ma, trattandosi di servizi ricevuti da un soggetto passivo Ue, si applica il regime del reverse charge (articoli 46 e 47, DL n. 331/1993).
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