Si forniscono indicazioni in tema di liquidazione dell'IVA di gruppo e società non residenti identificate direttamente in Italia.
Con risposta n. 209 dell’8 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come la liquidazione dell’IVA di gruppo sia applicabile anche a società residenti in altri Stati comunitari, identificate ai fini IVA in Italia e in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla normativa (DM del 13 dicembre 1979).
L’Amministrazione finanziaria ritiene ammissibile che al regime in discorso partecipino tutte società che abbiano la residenza in un altro Stato membro UE senza sede stabile in Italia.
Ciò, si spiega, per evitare profili di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario, soprattutto con riferimento alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento, che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione.
Viene confermato che l’identificazione ai fini Iva in Italia deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell’anno di applicazione del regime IVA di gruppo; invece, non è richiesto che tale identificazione ricorra già a partire dal 1° luglio dell’anno antecedente l’ingresso nella procedura della liquidazione di gruppo.
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