Sono rilevanti le modifiche alla disciplina dell'Iva di gruppo contenute nel decreto del ministero dell’Economia del 13 febbraio 2017, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 46 del 24 febbraio 2017.
La nuova normativa prevede semplificazioni al regime dell’Iva di gruppo andando ad operare sull'art. 73, comma 3, del DPR n. 633/72, come sostituito dall'art. 1, comma 27, lettera b), della legge n. 232/2016 nonché sul Dm 13 dicembre 1979.
Cambiano i requisiti per essere considerate società controllate: sono tali le società di capitali le cui azioni o quote sono possedute per oltre il 50% del loro capitale almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente (e non più dal 1° gennaio). Non entrano nel calcolo della percentuale le azioni prive di diritto di voto.
La società controllante effettua la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio congiunto dell'opzione riguardante l’Iva di gruppo attraverso la dichiarazione Iva presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Pertanto per il 2017, c’è tempo fino al 28 febbraio per esercitare l’opzione, in base alla situazione societaria determinata al 1° luglio 2016.
Elementi della dichiarazione sono: il numero di partita IVA delle società controllate; il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata; la sussistenza del requisito relativo al controllo della società, dove va specificata la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate.
Riveste importanza che, dal 2017, l'opzione per la liquidazione dell'Iva di gruppo non ha validità solo per l’anno a cui si riferisce, ma si intende rinnovata fino a quando non interviene la revoca da esercitarsi secondo le modalità ed i termini disposti per la comunicazione dell'opzione.
Il decreto 13 febbraio 2017 stabilisce che la società controllante è tenuta ad indicare nella propria dichiarazione l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno, il calcolo dell'imposta da versare per l'anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello dell'eccedenza detraibile.
Le modifiche disposte dal decreto hanno effetto dall'anno 2017.
Secondo la norma transitoria, le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell’Iva inerente al mese di gennaio 2016, sono efficaci per l’anno nel quale sono esercitate.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".