Il Consiglio dell'Unione europea, con la decisione di esecuzione n. 1982 dell'8 novembre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE del 12 novembre 2016, concede all'Italia la possibilità di continuare ad applicare la misura di deroga alla disposizioni della Direttiva 2006/112/Ce in materia di limiti alla detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di alcune tipologie di mezzi di trasporto e sulle spese connesse.
Il prolungamento dell'efficacia della misura di deroga richiesta dal Governo italiano lo scorso marzo è stato dunque accolto e, così, fino al 31 dicembre 2019 sarà possibile prorogare l'efficacia della deroga sancita all'interno del nostro ordinamento dall'articolo 19 bis 1, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972.
Il citato articolo, rubricato “Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi” al comma 1, lettera c) recita:
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonchè per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Questa misura di deroga, concessa per la prima volta nel 2007 fino al 2010 e poi successivamente prorogata per due volte, prima, fino al 31 dicembre 2013 e, poi, fino al 31 dicembre 2016 è stata ulteriormente posticipata. L'ultimo differimento mantiene in vita il limite alla detrazione per altri tre anni: fino alla fine del 2019.
Per ottenere una ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2019, l’Italia dovrà presentare alla Commissione UE una nuova relazione di valutazione, congiuntamente alla domanda di proroga, entro il 1° aprile 2019.
Con la decisione n. 2016/1982 del Consiglio UE, quindi, è stata prorogata – fino al 31 dicembre 2019 - l'autorizzazione già concessa all'Italia a predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell’Iva detraibile per le autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale.
La detrazione ridotta si applica ai veicoli stradali a motore utilizzati per finalità sia imprenditoriali e professionali sia private, non solo se acquistati ma anche se acquisiti in locazione, anche finanziaria, e noleggio e, nella stessa misura del 40%, risulta detraibile l’IVA relativa alle spese di gestione, manutenzione e transito stradale.
In altri termini, per gli acquisti dei veicoli e per le spese connesse è stabilito il diritto di detrarre l'Iva solo parzialmente, in base ad una percentuale prestabilita e fissata nella misura del 40%. Tale limitazione non è, però, applicabile ad alcune categorie di veicoli come taxi, veicoli utilizzati dalle scuole guida per la formazione, quelli destinati al noleggio o al leasing e quelli utilizzati dagli agenti di commercio.
Contemporaneamente, la suddetta limitazione comporta l'esonero, per i soggetti passivi Iva, dall'obbligo di contabilizzare, ai fini fiscali, l'utilizzo privato.
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