Iva 2010 in armonia con l'Unione

Pubblicato il 13 novembre 2009

Dal Consiglio dei ministri è stato appena dato il via libera allo schema di decreto legislativo che recepisce le direttive comunitarie nn. 8/2008, 9/2008 e 117/2008, dedicate a permettere la tassazione dei servizi nel luogo di fruizione, facilitandone così l’individuazione, e a irrobustire gli adempimenti informativi cui sono tenuti i contribuenti, fronteggiando così le frodi fiscali.

Cosa cambia da noi? Dal 1° gennaio 2010 anche qui, ed è un’autentica rivoluzione, il luogo di tassazione delle prestazioni diventa quello di stabilimento del committente, sostituendo l’attuale regola del domicilio del prestatore, che resta valida per i servizi resi a privati. D’ora innanzi le prestazioni vengono tassate ove effettivamente consumate, finalmente aderendo alla natura dell’Iva quale imposta sui consumi. L’intervento di recepimento porta semplificazioni normative, investendo anche l’ampiezza del concetto di soggetto passivo: sono considerati tali gli enti non commerciali indicati nell’articolo 4, comma 4 del Dpr n. 633/72, anche quando agiscono al di fuori della sfera commerciale, e gli enti che esercitano solo attività istituzionali ma ai fini Iva sono identificati avendo effettuato acquisti intraUe oltre la soglia dei 10mila euro prevista dall’articolo 38 del decreto legge 331/93. I soggetti ora citati hanno più doveri a loro carico, dovendo pure adempiere all’obbligo di presentazione, solo online, degli elenchi Intrastat sugli acquisti (esteso alle prestazioni di servizi svolte in ambito intracomunitario sia rese che ricevute).

Le novità allargano altresì l’ambito d’impiego del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), d’ora in poi regola generale per assolvere l’Iva in caso di operazioni effettuate da un soggetto passivo non residente a favore di un operatore nazionale, tenuto all’autofatturazione dell’operazione e agli altri adempimenti connessi all’Iva.

Una ulteriore novità investe il rimborso ai non residenti: l’istanza, in via esclusivamente telematica, deve raggiungere l’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di stabilimento. E il rimborso tocca in base alla percentuale di detrazione spettante nello Stato di stabilimento ed è erogato entro 4 mesi dall’istanza, che si portano a sei/otto in caso di richiesta di informazioni dell’Amministrazione fiscale competente.

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