L’art. 21, D.Lgs. n. 151/2015, ha previsto diverse semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Stante quanto sopra, l’INAIL, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha fornito le istruzioni in merito a:
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale in quanto la certificazione medica sarà direttamente acquisita dall’Istituto, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascerà e verrà resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.
Si ricorda che, in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro riceve i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.
Il Decreto semplificazione ha posto a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa.
Per cui il datore di lavoro sarà esonerato da tale adempimento che è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Chiarisce la circolare INAIL n. 10/2016 che il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale deve fornire al datore di lavoro:
Tuttavia in questa prima fase, qualora il prestatore di lavoro non disponga del numero identificativo del certificato di infortunio/malattia professionale, dovrà continuare a fornire al datore di lavoro il certificato in forma cartacea.
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