Istruzioni e codici tributo per la tassa annuale sulle unità di diporto
Pubblicato il 25 aprile 2012
Due documenti datati 24 aprile 2012 dell’agenzia delle Entrate – provvedimento prot. 2012/50304 e risoluzione n. 39/E/2012 - indicano, rispettivamente, le modalità e i termini di versamento della tassa annuale sulle unità di diporto, introdotta dal decreto “Salva Italia” (Dl n.
201/2011) poi modificata dal Dl sulle liberalizzazioni (Dl n.
1/2012), e i corrispondenti codici tributo, necessari all’adempimento.
Il
provvedimento prot. 2012/50304 stabilisce, dunque, le modalità e i termini di pagamento del nuovo tributo; fissa, inoltre, le modalità di comunicazione dei dati identificativi delle unità di diporto oltre che delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
Si ricorda che ai sensi del Dlgs n.
241/1997 la citata tassa annuale deve essere versata mediante utilizzo del modello “
F24 versamenti con elementi identificativi”. I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l’effettuazione di un bonifico in “EURO” a favore del bilancio dello Stato italiano.
I dati identificativi e le informazioni necessarie al controllo vengono indicati sempre in sede di versamento della tassa. Il versamento della tassa deve avvenire entro il 31 maggio di ciascun anno, oppure entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto, se la tassa è dovuta per una durata del contratto (esempio contratto di locazione) per un periodo di tempo inferiore al periodo che va dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo.
I contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta sono tutti i possessori di unità di diporto con scafo superiore a 10,01 metri; l’importo della tassa varia da 800 a 25 mila euro per le imbarcazioni che superano i 64 metri (articolo 16, Dl n. 201/2011).
Con
risoluzione n. 39/E del 24 aprile 2012, l’agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della tassa annuale sulle unità da diporto, ai sensi del già citato articolo 16 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni.
I codici tributo sono i seguenti:
- “3370” denominato “Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011” ;
- “8936” denominato “Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Sanzione”;
- “1931” denominato “Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Interessi”.