Istruzioni aggiornate per il Bonus pubblicità 2021

Pubblicato il 27 settembre 2021

A seguito dell’avviso del 31 agosto scorso del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che ha disposto lo slittamento dal 1° al 31 ottobre 2021 per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al bonus pubblicità (in origine previsto dal 1° al 30 settembre 2021), si informa che il 24 settembre 2021 sono state aggiornate le istruzioni che accompagnano la comunicazione.

Queste, oltre a prevedere il nuovo arco temporale per la presentazione delle istanze, conferma che le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2021.

Si tratta dell’agevolazione sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.  

Nelle istruzioni ora è anche specificato, in base alle modifiche effettuate dal Decreto Sostegni bis, che per gli anni 2021 e 2022, il bonus viene riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Scompare anche, per gli anni 2021 e 2022, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Con riferimento alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” (che attesta l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse), la cui presentazione è prevista, salvo correzioni, dal 1° al 31 gennaio 2022, viene chiarito che l’ammontare degli investimenti indicato nelle colonne 2 e 6 non può essere superiore a quello esposto nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. L’indicazione errata, dunque, comporta che l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda, è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare"; l’accesso deve avvenire previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Come annunciato, per il 2021 la comunicazione va inoltrata dal 1° al 31 ottobre.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi. Il codice tributo da indicare è il 6900, istituito con risoluzione n. 41/E/2019.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy