Istanze per il requisito della ruralità. Disponibili istruzioni e applicazione online

Pubblicato il 08 agosto 2012 Porta la data del 7 agosto 2012 la circolare n. 2 dell’Agenzia del Territorio dal titolo: “Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell’articolo 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre n. 201 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012”.

Con tale documento di prassi vengono rivisitate le istruzioni impartite con precedente circolare n. 6/2011 e dettate nuove indicazioni per la corretta presentazione delle domande e delle autocertificazioni atte al riconoscimento del requisito della ruralità dei fabbricati, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Il tutto alla luce delle nuove disposizioni in materia di ruralità degli immobili apportate dal decreto del Ministero dell’Economia del 26 luglio 2012, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.

Ai sensi di tale decreto, l’Agenzia del Territorio ha emanato, sempre in data 7 agosto 2012, anche un comunicato stampa che stabilisce le modalità di presentazione all’ Agenzia della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione negli atti della annotazione concernente il requisito di ruralità ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed a quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola, diversi da quelli censibili nella categoria D/10.

Tutta la documentazione redatta secondo i modelli allegati al citato decreto legge deve essere presentata all'ufficio provinciale dell'Agenzia territorialmente competente entro il 30 settembre 2012.

La documentazione può essere presentata direttamente all’Ufficio tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento; tramite fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 oppure mediante Pec.

L’Istanza può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto dei terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda è prodotta in duplice originale, in modo che un originale venga restituito come ricevuta al soggetto che lo ha presentato. Non saranno prese in considerazione dall’ufficio competente le domande e le relative autocertificazioni che non siano state presentate su modelli conformi a quelli previsti dal decreto del 26 luglio, così come le domande prive di autocertificazione oppure di firma.

Si legge, infine, che sul sito internet dell’Agenzia è stata resa disponibile una specifica applicazione per compilare la domanda direttamente online.
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