Istanze credito d’imposta su negoziazione assistita Entro il 10 aprile

Pubblicato il 03 aprile 2017

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 77 del primo aprile 2017 – il Decreto del Ministero della Giustizia (di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze) del 30 marzo 2017, recante Modifiche al Decreto del 23 dicembre 2015 sugli incentivi fiscali nella forma del “credito d’imposta” nei procedimenti di negoziazione assistita.

Il Decreto 23.12.2015 oggetto di modifica, si ribadisce, contiene le modalità e la documentazione da esibire per accedere agli incentivi fiscali relativi alle procedure di negoziazione assistita ed arbitrato, in ossequio alle previsioni di cui al D.L. n. 83/2015, convertito con Legge n. 132/2015.

L’art. 21 bis cit. D.l. n. 83/2015, in particolare, prevede che possano presentare domanda per il riconoscimento del credito d’imposta – commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro - le parti che abbiano corrisposto, ai sensi del D.l. n. 132/2014, nell'anno precedente la domanda, un compenso agli avvocati per l’assistenza in procedimenti di negoziazione assistita o di arbitrato conclusi con successo.

Orbene con tale ultimo Decreto interministeriale 30.03.2017, vengono aggiornate le previsioni circa la modalità di presentazione delle richieste di credito d’imposta, stante la stabilizzazione degli incentivi in questione.

Dal 2018 in poi, istanza dal 10 gennaio al 10 febbraio

Si legge in particolare, che le dette richieste possono essere presentate, per l’anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in G.u. del Decreto stesso ed il 10 aprile 2017. Mentre a decorrere dal 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

 

 

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