Istanza di rimborso anche con dichiarazione integrativa tardiva

Pubblicato il 28 maggio 2021

La ritardata presentazione della dichiarazione integrativa non preclude la possibilità, per il contribuente, di promuovere istanza di rimborso per la maggiore imposta versata.

Il giudice, in sede contenziosa, è comunque tenuto a valutare il merito di tale ultima richiesta, che resta autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa, nonché la prova della effettività del credito vantato.

Richiesta di rimborso autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa

E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14873 del 27 maggio 2021, in accoglimento delle ragioni di due Spa che avevano avanzato richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate per Irap e Irpef a seguito di presentazione del Modello Unico, in relazione all'errata qualificazione di alcune componenti reddituali, la cui esatta determinazione era stata rettificata con successive dichiarazioni integrative.

Le società avevano avanzato ricorso avverso il silenzio loro riservato dall'Amministrazione finanziaria ma le relative impugnazioni, accolte dalla CTP, erano state rigettate dalla Commissione tributaria regionale, sull'assunto della tardiva presentazione delle dichiarazioni integrative.

Da qui il ricorso per cassazione delle due contribuenti, le quali, tra le altre doglianze, avevano denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8 bis, DPR n. 322/1998 e 38 DPR n. 602/1973.

Tale motivo è stato giudicato fondato dalla Suprema corte, dopo aver richiamato quanto affermato, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 13378/2016: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 D.P.R. n. 322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

Nella vicenda esaminata, la CTR si era limitata ad affermare che la dichiarazione integrativa, poiché era stata presentata oltre il termine fissato dalla normativa di riferimento, era da considerare nulla, derivando, da ciò, il rigetto della pretesa del contribuente.

La decisione impugnata, ciò posto, non si era attenuta al principio sopra richiamato, poiché aveva erroneamente ritenuto dirimente la ritardata presentazione della dichiarazione senza valutare, come era invece necessario, il merito della richiesta di rimborso, che restava autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa, nonché la prova della effettività del credito vantato.

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