In merito alla circolare congiunta 23 novembre 2020, n. 18, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INL, avente ad oggetto la disciplina di cui al comma 9, art. 12, Decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020, sono pervenute richieste di chiarimenti da alcune sedi territoriali dell'INL.
La normativa citata riguarda i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019, i quali devono richiedere al Questore del luogo in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.
In particolare, ai richiedenti che allegano all'istanza di rinnovo un contratto di lavoro - anche non più in vigore alla data di presentazione della domanda - o la documentazione retributiva e previdenziale attestante lo svolgimento di attività lavorativa, nei settori di cui all'art. 4 del suddetto decreto, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in sostituzione del permesso di soggiorno temporaneo.
La domanda deve contenere, ai sensi dell'art. 7:
Qualora negli atti relativi al rapporto di lavoro non fosse presente il codice ATECO, dovendo rientrare l'attività lavorativa nei settori di cui all'art. 4, lo stesso dovrà essere richiesto al datore di lavoro, in quanto unico soggetto legittimato a tale adempimento.
I predetti chiarimenti giungono con l'emanazione della nota 11 dicembre 2020, n. 4435, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".