Ispettori INPS Istruzioni operative

Pubblicato il 10 maggio 2016

L’INPS, anche in prospettiva della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha riepilogato ed aggiornato, con circolare n. 76 del 9 maggio 2016, le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza.

Accesso ispettivo

Ricorda l’Istituto che all’atto dell’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi, esibendo il tesserino di riconoscimento, nei confronti del datore di lavoro, del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto con cui occorra interloquire ai fini dell’accertamento.

La mancata esibizione del tesserino legittima il datore di lavoro ad opporsi all’effettuazione dell’accesso ispettivo.

Viene, inoltre, sottolineata l’importanza di informare il datore di lavoro e/o il suo rappresentante, della facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato, nonché di rilasciare dichiarazioni.

Nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, gli ispettori devono verificare che il professionista sia in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 1, Legge n. 12/1979, annotando nel verbale di primo accesso gli estremi della prevista iscrizione.

Per i professionisti diversi dai Consulenti del Lavoro, il personale ispettivo deve verificare che sia stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’attività svolta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Nel caso in cui emergano gli estremi dell’esercizio abusivo della professione, i funzionari ispettivi non devono consentire al soggetto privo di abilitazione di assistere all’ispezione in corso e devono darne comunicazione alle autorità competenti.

Acquisizione delle dichiarazioni

Il verbale fa fede dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni, ma non della veridicità intrinseca delle stesse, per cui - sottolinea l’INPS - è necessario che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva siano riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi soggetti.

Le dichiarazioni del lavoratore al quale si riferiscono gli esiti dell’accertamento costituiscono solo elemento indiziario, liberamente valutabile dall’autorità amministrativa e/o giudiziaria chiamata a decidere in sede di contenzioso.

Durante l’acquisizione delle dichiarazioni non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di altra persona che comunque lo rappresenti.

In sede di acquisizione delle dichiarazioni, il personale ispettivo deve aver cura di rivolgere le domande in modo chiaro e comprensibile, avuto riguardo anche al livello di istruzione dell’intervistato, nonché al grado di conoscenza della lingua italiana nelle ipotesi di lavoratori stranieri.

Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni devono essere riportati nel verbale, indicando le relative motivazioni qualora espresse.

Infine, ricorda la circolare n. 76/2016, il personale ispettivo non può rilasciare copia delle dichiarazioni al lavoratore dichiarante né tantomeno al soggetto ispezionato.

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