Isopensione e contratto di espansione: oneri in unica soluzione. Cosa cambia

Pubblicato il 22 agosto 2023

Isopensione e contratto di espansione nuovamente sotto la lente dell’INPS.

L’Istituto, con il messaggio ferragostano n. 2952 del 14 agosto 2023, facendo seguito a precedenti interventi chiarificatori, illustra le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione per le prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dalla legge Fornero (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92, la c.d. isopensione) e per l’indennità mensile erogata ai lavoratori esodanti a seguito di contratto di espansione (articolo 41, comma 5-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Vediamo cosa cambia per i datori di lavoro.

Piani di esodo e pagamento in unica soluzione

Gli esodi con isopensione o con contratto di espansione sono finanziati dal datore di lavoro, che ne sostiene i relativi costi versando all’INPS gli importi dovuti a rate o in unica soluzione.

L’INPS, con il messaggio n. 2952 del 2023, evidenzia che in via generale il versamento in unica soluzione garantisce di per sé l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto e, in virtù della sua funzione di garanzia, è alternativo alla fideiussione per la quale l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%.

Esclusivamente per le indennità di espansione, in caso di pagamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, il datore di lavoro dovrà versare una maggiorazione pari almeno al 15%.

In tutti i casi, la verifica della congruità dell’importo versato dal datore di lavoro è effettuata dall’INPS a consuntivo e una volta terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore rientrante nel piano di esodo, con eventuale rimborso o richiesta di integrazione al datore di lavoro.

Cosa cambia nelle procedure

Fatta questa premessa, l’INPS riepiloga le modifiche apportate alle procedure informatiche.

In primo luogo, con una nuova funzionalità del “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è ora possibile l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo dovuto e conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione.

Il Portale predispone la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro, il prospetto di quantificazione e il documento di validazione dell’accordo.

Il datore di lavoro è tenuto a scaricare la lettera di dichiarazione di impegno e a caricarla sul Portale una volta firmata dal legale rappresentante.

NOTA BENE: La lettera, differenziata per le isopensioni e per le indennità erogate ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione, contiene anche le indicazioni per il bonifico a garanzia delle prestazioni e le istruzioni per il pagamento del modello "F24” a garanzia della contribuzione correlata.

La Struttura territoriale INPS competente provvede tempestivamente al controllo e alla validazione della lettera, utilizzando l’apposita funzionalità del Portale (al  percorso: “Domanda di prestazione” > “Esodo ex art. 4 L. 92/12”\“Esodo art. 41 DL 148/15” > “Presentazione del programma annuale di esodo” > “Dichiarazioni Datore da verificare”).

A seguito della validazione, il Portale espone nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione” l’importo preteso per la prestazione e la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare per il pagamento.

ATTENZIONE: Il bonifico per il pagamento della provvista in unica soluzione va effettuato solo successivamente alla validazione della lettera di dichiarazione presentata dallo stesso datore.

L’INPS segnala inoltre che, nella “Sezione Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”,  i datori di lavoro esodanti possono reperire le seguenti informazioni:

Come versare l’importo della prestazione

Il datore di lavoro deve versare l’importo della prestazione con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale competente del finanziamento.

In caso di versamenti di importi inferiori a quello dovuto, il datore di lavoro esodante è contattato per provvedere all’integrazione. Se invece il versamento è superiore, l’eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo.

Come versare la contribuzione correlata

L’importo relativo alla contribuzione correlata va  versato con il modello “F24”.

Il datore di lavoro deve effettuare un solo pagamento, relativo a tutto il piano di esodo, con il modello “F24”, con codice causale DM10 per i lavoratori iscritti alla Gestione privata ovvero con codice P201, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Dopo il versamento, il datore di lavoro deve acquisire sul Portale (sezione “Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”) la ricevuta del modello.

Validazione e domanda di prestazione

A seguito dei versamenti e dei successivi controlli, l’INPS notifica al datore di lavoro la validazione nel Portale delle garanzie di pagamento (prestazione e contribuzione correlata).

Il datore di lavoro potrà pertanto procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo.

Conguagli relativi alla prestazione 

L’INPS, con il messaggio n. 2952 del 2023, evidenzia infine che  l’importo pagato a titolo di prestazione viene decurtato - tempo per tempo - delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo in oggetto.

L’importo residuo è disponibile per il datore di lavoro nella sezione “Archivio Uniche Soluzioni” del Portale internet.

NOTA BENE: I conguagli a titolo di prestazione, per ogni piano finanziato con unica soluzione, sono gestiti dal Portale e richiesti ai datori di lavoro alla scadenza della prestazione dell’ultimo esodato presente nel piano.

UniEmens

I datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione devono trasmettere mensilmente i flussi UniEmens relativi al periodo interessato dall’erogazione delle prestazioni, secondo le indicazioni fornite, per le indennità di espansione, con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021 e, per le isopensioni, con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013, il messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e il messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015.

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