ISEE Modifica calcolo
Pubblicato il 27 luglio 2016
A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, è stato modificato, con l’articolo 2 sexies del D.L. n. 42/2016, convertito con la Legge n. 89/2016, il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità.
In particolare:
- sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
- sono state sostituite le spese e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Con circolare n. 137 del 25 luglio 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito chiarendo innanzitutto che:
- i trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Istituto né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS;
- dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale (sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori), la retta per l’ospitalità alberghiera e le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.
Ricalcolo dell’ISEE
Pertanto, specifica la circolare INPS, gli ISEE attestati a far data dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le disposizioni sopra indicate.
Per evitare la presentazione di una nuova domanda da parte dei nuclei interessati, nonché nuove ulteriori spese nella gestione delle presentazioni delle DSU, l’Istituto provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:
- ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero);
- ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate.
- ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’articolo 2 sexies (ISEE attestati dal 29 maggio 2016).