Dall'8 maggio 2023 fino al 31 ottobre 2023 è possibile presentare la domanda di ISCRO per l’anno 2023. Lo ha annunciato l'INPS con il messaggio n. 1636 del 5 maggio 2023.
La domanda per ottenere l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2023 può essere validamente presentata solo da chi non ha fruito della prestazione negli anni precedenti, vale a dire per l’anno 2021 o per l’anno 2022.
L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è riconosciuta dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 386-400, legge 30 dicembre 2020, n. 178), in via sperimentale per il triennio 2021-2023, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e in possesso di determinati requisiti tra cui l'avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda.
Per il 2023, l'indennità è erogata a chi ha dichiarato, nel 2022 (anno precedente alla presentazione della domanda) un reddito non superiore a 8.972,04 euro.
L'ISCRO è erogata, dall'INPS per 6 mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Per il 2023, l’importo mensile dell’indennità non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e superiore a 881,23 euro (INPS, circolare n. 14 del 3 febbraio 2023).
Qualora la misura della prestazione risulti di importo inferiore o superiore ai predetti limiti, l’indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 275,38 euro mensili e a 881,23 euro mensili.
L'ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa trasmesso all’INPS alla data di presentazione della domanda.
La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito.
L’erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale.
Per l'anno 2023 la domanda va presentata dall'8 maggio 2023 al 31 ottobre 2023 accedendo, dalla home page del sito web dell’INPS, alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” - voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
L'accesso è consentito tramite autenticazione con SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).
Come evidenziato dall'INPS nel messaggio n. 1636 del 5 maggio 2023, la domanda può essere presentata anche da coloro a cui l'istanza presentata negli anni precedenti è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine. Chi invece è decaduto dal beneficio non può accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento.
L’assicurato è tenuto ad autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse in sede di presentazione della domanda per l’anno 2023, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’INPS.
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