Iscrizione registro reati illecita, dannosa in sé

Pubblicato il 09 febbraio 2016

 L’iscrizione sul registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p. costituisce di per sé un danno, determinando la sottoposizione di un soggetto all'indagine penale e ledendo l’immagine del soggetto medesimo, soprattutto quando, come nella specie, si tratti di un pubblico ufficiale. Il danno cagionato è altresì ingiusto quando l’iscrizione sul registro – come nel caso in esame – avvenga in forza di una norma del tutto estranea alla fattispecie in disamina.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 4973 depositata l’8 febbraio 2016, confermando la condanna di un soggetto per abuso d’ufficio, in quanto, in qualità di tecnico della Prevenzione della Asl e profittando della sua qualità di polizia giudiziaria, aveva formulato delle accuse nei confronti di alcuni dirigenti dell’Azienda sanitaria, asseritamene, per non  aver compiuto delle valutazioni in materia di previdenza ma più cha altro, per non aver provveduto ad affidargli mansioni adeguate alle sue capacità professionali.

Violazione obbligo di astensione ed iscrizione per norma estranea

E la Corte, respingendo le censure dell’imputato, ha qui ravvisato una duplice ingiustizia, in quanto il danno è derivato da una condotta caratterizzata dalla violazione dell’obbligo di astensione (l’imputato presentava un interesse personale). Ma è anche contra ius in quanto correlato all'iscrizione sul registro notizie di reato e quindi all'avvio di un procedimento penale a carico dei soggetti denunciati, in forza di una norma del tutto estranea alla fattispecie concreta in esame. 

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