Per l’iscrizione e la permanenza delle Pmi innovative nella sezione speciale del Registro Imprese è ammesso affidare la funzione di revisione del bilancio anche al collegio sindacale.
A fornire detta specificazione è la lettera circolare n. 275367 del 4 dicembre 2020 del ministero dello Sviluppo economico, in risposta ad un quesito di un professionista richiedente approfondimento sull’interpretazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), DL n. 3/2015.
In particolare, secondo tale norma sono da intendersi Pmi innovative le società la cui certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato sia redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il MiSE ha chiarito che quando le funzioni di revisione siano svolte dal collegio sindacale, con redazione della certificazione del bilancio, è possibile l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovative anche senza esplicita nomina di un revisore persona fisica o società di revisione.
Infatti, si specifica, si tratta sempre di funzione di “Revisione legale dei conti”.
Inoltre, si sottolinea come sia nella domanda di prima iscrizione che nelle conferme degli anni successivi, è necessario che all’approvazione del bilancio si alleghi una relazione del collegio sindacale il quale affermi di aver svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., che quelle previste dall’art. 2409-bis e che detta relazione sia redatta in conformità alle previsioni dell’art. 14 del DLgs. n. 39/2010.
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